Articolo abrogato dal Regolam. R. 29/09/2020, n. 23, così recitava:

"Art. 22-bis - Criteri per l'istituzione degli Uffici

1. In esecuzione dell'articolo 11, comma 1, ultimo capoverso, della legge regionale di organizzazione e per le finalità di cui all'articolo 17, lettera d-bis, del presente regolamento, sono istituite le strutture a responsabilità dirigenziale denominate "Uffici", ordinate all’interno delle direzioni regionali e delle aree”.

2. Il provvedimento di costituzione degli uffici è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di un'articolazione organizzativa in grado di garantire la cura di una materia specifica anche con riferimento a più procedimenti amministrativi particolarmente complessi, ovvero di più materie o gruppi di funzioni omogenee;

b) espletamento di una attività compiuta all'interno di uno stesso livello di responsabilità;

c) autonomia gestionale ed operativa.

2-bis. Gli uffici in posizione di staff sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, previo indirizzo della Giunta.

3. Gli uffici interni alle aree sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, sentito il dirigente dell'area, previo indirizzo della Giunta.

4. abrogato dal Regolam. R. 29/09/2020, n. 23"

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