Regolam. R. Lazio 05/08/2005, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lazio 05/08/2005, n. 17

Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.
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Art. 1 - Oggetto

N1

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del

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Art. 2 - Limiti all'affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, possono affidare, con criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalità e

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Art. 3 - Incarichi di consulenza a supporto del Presidente e degli Assessori

1. Per l'affidamento degli incarichi individuali di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore interessato trasmettono, ai sensi dell'articolo 7 del Reg. n. 1/2002 e suc

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Art. 4 - Incarichi di consulenza presso le strutture amministrative

1. Gli incarichi individuali di cui all'articolo 2, comma 2, sono affidati con decreto del dirigente apicale della struttura che conferisce l'incarico. N3

2. L'incarico di consulenza è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d

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Art. 5 - Durata, compensi e rimborsi spese

1. La durata dell'incarico di consulente non può essere superiore a diciotto mesi, salvo proroga per i soli consulenti di cui all'articolo 3 e ferma restando, relativamente agli stessi, la possibilità di revoca anticipata dell'incarico per venir meno del rapporto fiduciario.

1-bis. Il limite di durata degli incarichi di consulenza di cui al comma 1 non si applica q

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Art. 6 - Incarichi di consulenza a titolo onorifico

1. Il Presidente della Regione può conferire, con proprio decreto e con carattere di eccezionalità, incarichi individuali di consulenza a titolo onor

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Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

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Art. 7-bis - Istituzione del Comitato per la legislazione

N7

1. È istituito il Comitato per la legislazione presso la Giunta regionale. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e decadono alla data di insediamento del nuovo Presidente.

2. I componenti del Comitato, in numero non superiore a otto, sono nominati tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici. È, inoltre, membro del Comitato il responsabile dell'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la cui Struttura garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Comitato stesso. Partecipano ai lavori il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto ed il Vicesegretario Generale.

3. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto il presidente ed il vice presidente del Comitato.

4. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

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Art. 8 - Modifiche al Reg. n. 1/2002 e successive modificazioni.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del Reg. n. 1/2002, le parole: "e di controllo svolta" sono sostituite dalle seguenti: "e di controllo nonché all'attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità o ad altri incarichi di natura fiduciaria, svolte".

2. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del Reg. n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: "nonché degli esperti e dei consulenti che operano presso le strutture stesse sono definiti, rispettivamente, n

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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