Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, del Regolam. R. 31/03/2022, n. 3, così recitava:

"Art. 341 - Motivi necessari per la richiesta di anticipazione

1. L'anticipazione di cui all'articolo 340, può essere richiesta per i seguenti motivi:

a) spese sanitarie: le spese sanitarie possono riguardare sia il titolare del rapporto di lavoro sia quelle persone verso cui lo stesso è tenuto per rapporti di coniugio e di parentela. Al fine di quantificare l'anticipazione concedibile, per terapie ed interventi chirurgici, possono farsi rientrare anche eventuali spese accessorie, quali ad esempio, le spese di viaggio e di soggiorno fuori del comune di residenza, comprese quelle sostenute per un eventuale accompagnatore.

b) acquisto prima casa per il dipendente: per acquisto prima casa per il dipendente, si intende l'acquisto di una abitazione nella quale lo stesso fissi la propria dimora stabile ed ordinaria in funzione dello svolgimento del rapporto di lavoro. È escluso dall'anticipazione il dipendente che, a titolo proprio e degli altri componenti del nucleo familiare, sia già proprietario, nel luogo di lavoro, di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia. Si considera non idoneo l'alloggio che sia costituito da un numero di vani inferiore a quello dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai dati anagrafici. L'anticipazione può essere altresì richiesta anche nell'ipotesi di costruzione diretta dell'immobile, di acquisto tramite cooperative, di ampliamento tramite acquisto o costruzione di vani contigui da annettere alla propria casa, è per acquisto e contestuale ristrutturazione.

c) acquisto prima casa per il figlio del dipendente: per acquisto di prima casa per il figlio del dipendente, si intende l'acquisto di una abitazione nella quale il figlio stesso fissi la propria dimora stabile ed ordinaria. Si considera escluso dall'anticipazione colui che sia già proprietario di un altro idoneo alloggio nella stessa località.

d) ristrutturazione prima casa: la possibilità di ottenere l'anticipazione è consentita anche per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione da eseguirsi nella prima casa di abitazione di proprietà del dipendente o del figlio, conseguente a dichiarazione di inagibilità da parte dell'autorità competente. Per ristrutturazione si intendono compresi anche i lavori di straordinaria manutenzione deliberati dall'assemblea condominiale, e l'acquisto o la costruzione di pertinenze immobiliari destinate in modo durevole ad integrare la prima casa di proprietà.

e) spese da sostenere durante i congedi per maternità: oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, comma 8, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del pagamento delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e di cui agli articoli 5 e 6 della stessa. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo."

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