Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/06/2014, n. 90
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 25/11/2016, n. 218
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D.L. 17/10/2016, n. 189
- D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197)
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174
- D.L. 30/06/2016, n. 117 (L. 12/08/2016, n. 161)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 13/11/2015, n. 179
- D.L. 19/06/2015, n. 78 (L. 06/08/2015, n. 125)
- L. 13/07/2015, n. 107
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- L. 23/12/2014, n. 190
- Avviso di rettifica in G.U. 22/08/2014, n. 194
- L. 11/08/2014, n. 114 (Legge di conversione) in corsivo
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE |
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Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico |
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 3 - Semplificazione e flessibilità nel turn over |
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Art. 4 - Mobilità obbligatoria e volontaria1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - |
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Art. 5 - Assegnazione di nuove mansioni1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»; b) al comma |
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Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruo |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di |
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Art. 9 - Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dota |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione.1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e |
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Art. 14 - Art. 15 Omissis
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Capo II - Misure in materia di organizzazione della PA |
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Art. 16 - Nomina dei dipendenti nelle società partecipate1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amminis |
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Art. 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomin |
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Art. 19 - Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. 3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla: a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, (specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. N30 4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere de |
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Art. 20 - Art. 21-bis Omissis
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Art. 22 - Razionalizzazione delle autorità indipendenti1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni. Omissis 3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»; a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti»; b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di |
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Art. 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: «0a) al comma 14: 1) le parole da: «, comunque» fino a: «"testo unico",» sono soppresse; 2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,» e le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico"»; a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e all'ultimo periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»; a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza». 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»; 3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»; c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 23-bis - Modifica all'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni |
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Art. 23-ter - Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici1. N21 |
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Art. 23-quinquies - Omissis
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TITOLO II - INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE |
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Capo I - Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione |
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Art. 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard1. "Entro il 30 ottobre 2020" N41, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il "periodo 2020-2023" N42, concernente le linee di indirizzo "e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi" N42 tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di |
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Art. 24-bis - Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: |
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Art. 24-ter - Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni |
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Art. 24-quater - Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazi |
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Art. 24-quinquies - Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidità01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da disabili sensoriali o». |
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Art. 26 - Art. 28 Omissis
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TITOLO III - MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI |
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Capo I - Misure di controllo preventivo |
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Art. 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti: «52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbli |
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Capo II - Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture |
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Art. 30 - Unità operativa speciale per Expo 20151. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale N29 composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del gra |
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Art. 31 - Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 20011. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le |
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Art. 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione; N50 b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa anche limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione; N |
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Art. 33 - Parere su transazione di controversie1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei co |
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Art. 34 - Contabilità speciale per Expo Milano 20151. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 |
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Art. 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo |
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Art. 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presen |
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Art. 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera |
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TITOLO IV - MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE |
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Capo I - Processo amministrativo |
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Art. 38 - Processo amministrativo digitale1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. |
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Art. 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici1. N23 |
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Art. 40 - Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del |
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Art. 41 - Misure per il contrasto all'abuso del processo1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 201 |
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Art. 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo1. All'art. 16 del decreto-legge 18 |
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Art. 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile |
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Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico |
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Art. 44 - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ot |
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Art. 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altriment |
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Art. 45-bis - Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche1. All'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax». 2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 16-ter: |
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Art. 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 531. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse; |
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Art. 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione1. All'art. 16, comma 12, del decre |
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Art. 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche |
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Art. 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato.1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto d |
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Art. 50 - Ufficio per il processo1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art. 16-septies è inserito il seguente: «Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla leg |
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Art. 50-bis - Modifiche all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematicaOmissis 2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, d |
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Art. 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modal |
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Art. 53 - Norma di copertura finanziaria1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 54 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli |
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Allegato 1 Omissis
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25/11/2024
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