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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174
D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174
D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174
- D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100)
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D.L. 01/04/2021, n. 44 (L. 28/05/2021, n. 76)
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 23/11/2020, n. 154
- D. Leg.vo 07/10/2019, n. 114
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; |
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Art. 1. - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse1. È approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto. |
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Art. 2. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del |
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Allegato 1 - Codice della giustizia contabile |
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Parte I - Disposizioni generali |
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Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Ambiti della giurisdizione contabile1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri gi |
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Art. 2 - Principio di effettività1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. |
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Art. 3 - Principio di concentrazione1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giu |
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Art. 5 - Dovere di motivazione e sinteticità degli atti1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati. |
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Art. 6 - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia ga |
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Capo II - Organi |
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Art. 8 - Organi della giurisdizione contabile |
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Art. 9 - Sezioni giurisdizionali regionali1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adig |
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Art. 10 - Sezioni giurisdizionali di appello1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la s |
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Art. 11 - Sezioni riunite1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile. 2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. “Ad esse è assegnato un numero di magistrati”N2 determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. |
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Art. 12 - Ufficio del pubblico ministero1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. |
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Capo III - Giurisdizione |
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Art. 13 - Momento determinante della giurisdizione |
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Art. 14 - Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone1. Sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, |
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Art. 15 - Difetto di giurisdizione1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. |
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Art. 16 - Regolamento preventivo1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione pre |
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Art. 17 - Decisione su questioni di giurisdizione1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito. 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta”N2 innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione “entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza”N2. 3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche |
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Capo IV - Competenza |
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Art. 18 - Competenza territoriale1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali; |
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Art. 19 - Competenza funzionale1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dan |
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Art. 20 - Rilievo dell'incompetenza1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, è rilevato d'ufficio “finché la causa non è decisa in primo grado”N2, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi |
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Capo V - Astensione e ricusazione del giudice |
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Art. 21 - Astensione1. Al giudice contabile N12 si ap |
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Art. 22 - Ricusazione1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile. 2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso con |
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Capo VI - Ausiliari del giudice |
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Art. 23 - Consulente tecnico1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti. |
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Art. 25 - Commissario ad acta1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile pu |
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Art. 26 - Custode1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. |
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Art. 27 - Liquidazione compensi1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall'artic |
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Titolo II - Parti e difensori |
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Capo I - Parti e difensori |
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Art. 28 - Patrocinio1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizion |
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Art. 30 - Doveri delle parti1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza |
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Art. 31 - Regolazione delle spese processuali1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa p |
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Titolo III - Atti processuali |
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Capo I - Atti del processo |
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Art. 32 - Libertà di forme1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al ra |
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Art. 33 - Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete1. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche. |
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Art. 34 - Nomina del traduttore1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, |
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Art. 35 - Interrogazione della persona sorda o muta1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscrit |
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Art. 37 - Contenuto del processo verbale1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gl |
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Titolo IV - Dei provvedimenti |
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Capo I - Dei provvedimenti |
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Art. 38 - Forma dei provvedimenti in generale1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. |
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Art. 39 - Contenuto della sentenza1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” “e recano l'intestazione “Repubblica italiana””N1. 2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l'indicazione del giudi |
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Art. 40 - Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza1. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori de |
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Art. 41 - Forma e contenuto del decreto1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte. |
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Art. 42 - Notificazioni e comunicazioni1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, son |
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Art. 43 - Termini e preclusioni1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. 2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge |
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Art. 44 - Rilevanza della nullità1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dal |
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Art. 45 - Rilevabilità e sanatoria della nullità1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. |
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Art. 46 - Nullità derivante dalla costituzione del giudice1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve |
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Art. 47 - Estensione della nullità1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. |
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Art. 48 - Nullità della notificazione1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se |
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Art. 49 - Nullità della sentenza1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo |
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Art. 50 - Pronuncia sulla nullità1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si este |
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Parte II - Giudizi di responsabilità |
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Titolo I - Fase preprocessuale |
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Capo I - Denuncia di danno |
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Art. 51 - Notizia di danno erariale1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. |
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Art. 52 - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura de |
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Art. 53 - Contenuto della denuncia di danno1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed event |
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Art. 54 - Apertura del procedimento istruttorio1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata arc |
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Art. 54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile |
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Capo II - Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti |
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Art. 55 - Richieste istruttorie1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della per |
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Art. 56 - Deleghe istruttorie1. Il pubblico ministero può, N15 |
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Art. 57 - Riservatezza della fase istruttoria1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre. |
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Art. 58 - Richieste di documenti e informazioni1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istr |
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Art. 59 - Esibizione di documenti1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del lor |
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Art. 61 - Ispezioni e accertamenti1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e docu |
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Art. 62 - Sequestro documentale1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi. 2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di esse |
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Art. 63 - Consulenze tecniche1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di |
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Art. 64 - Procedimenti d'istruzione preventiva1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezional |
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Capo III - Conclusione della fase istruttoria |
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Art. 67 - Invito a fornire deduzioni1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti. 2. Nello stesso termine il presunto responsab |
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Art. 68 - Istanza di proroga1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non può essere presentata per più di due volte. 2. Le proroghe sono autorizzate |
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Art. 69 - Archiviazione1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non “vi sono”N2 elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fas |
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Art. 70 - Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se “dopo l'emanazion |
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Capo IV - Attività preprocessuali di parte |
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Art. 71 - Accesso al fascicolo istruttorio1. “Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno”N2 il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, “previa presentazione di apposita istanza”N2, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo |
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Art. 72 - Deduzioni scritte e documentazione1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale. 2. “Il destinatario dell'invito a dedurr |
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Titolo II - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale |
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Capo I - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale |
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Art. 73 - Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragio |
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Art. 74 - Sequestro conservativo prima della causa1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. 2. Sulla domanda il presidente dell |
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Art. 75 - Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'im |
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Art. 76 - Reclamo contro i provvedimenti cautelari1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile “davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,”N1 nel termine perentorio di venti giorni dalla comunica |
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Art. 77 - Sequestro conservativo in appello1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pe |
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Art. 78 - Inefficacia del sequestro1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia. 2. |
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Art. 81 - Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato |
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Art. 82 - Ritenuta cautelare1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, “in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabil |
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Titolo III - Rito ordinario |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 83 - Pluralità di parti |
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Art. 84 - Riunione delle cause1. “Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti |
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Art. 85 - Intervento di terzi in giudizio1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse “qualificato |
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Capo II - Introduzione del giudizio |
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Art. 86 - Citazione1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6. 2. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta; b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; c) l'ind |
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Art. 87 - Rapporti tra invito a dedurre e citazione1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli |
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Art. 88 - Fissazione dell'udienza1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la co |
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Art. 89 - Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione d |
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Art. 90 - Costituzione del convenuto e comparsa di risposta1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o alm |
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Capo III - Trattazione |
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Art. 91 - Udienza pubblica1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità. 2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle fo |
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Art. 92 - Rinvii dell'udienza1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva. |
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Art. 93 - Contumacia del convenuto1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza. 2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza. 3. La rinnovazione impedisce ogni decade |
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Capo IV - Ammissione e assunzione di mezzi di prova |
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Art. 94 - Mezzi di prova1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il g |
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Art. 95 - Disponibilità e valutazione della prova1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico mini |
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Art. 96 - Istruttoria collegiale e giudice delegato1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civi |
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Art. 97 - Consulenza tecnica d'ufficio1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. 2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi dell'art |
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Art. 98 - Prova per testimoni1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione. |
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Art. 99 - Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa. 2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni. 3. Le parti possono assistere per |
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Capo V - Decisione della causa |
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Art. 100 - Decisione del collegio1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza. |
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Art. 101 - Deliberazione1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. 2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide grad |
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Art. 102 - Forma dei provvedimenti del collegio1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio. 2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. |
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Art. 103 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza1. N22 |
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Capo VI - Incidenti nel processo |
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Art. 104 - Incidenti formali in udienza1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza. |
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Art. 105 - Incidente di falso1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. |
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Art. 106 - Sospensione del processo1. Il giudice ordina la sospensione del pro |
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Art. 107 - Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perento |
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Art. 108 - Interruzione del processo1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a |
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Art. 109 - Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione. |
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Art. 110 - Rinunzia agli atti del processo1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. 2. Il pubblico minist |
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Art. 111 - Estinzione del processo1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dal |
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Capo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice |
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Art. 112 - Casi di correzione di errori materiali1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciat |
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Art. 113 - Procedimento di correzione1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo. 2. Se tutte le part |
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Titolo IV - Giudizi innanzi le sezioni riunite |
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Capo I - Questioni di massima e questioni di particolare importanza |
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Art. 114 - Deferimento della questione1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d |
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Art. 115 - Fissazione dell'udienza1. L'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite. 2. Al |
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Art. 116 - Risoluzione della questione e prosecuzione della causa1. Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quant |
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Art. 117 - Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già |
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Capo II - Regolamenti di competenza |
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Art. 118 - Conflitto di competenza territoriale1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini |
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Art. 119 - Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai se |
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Art. 120 - Procedimento del regolamento di competenza1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite mem |
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Art. 121 - Ordinanza di regolamento della competenza1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza. |
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Art. 122 - Riassunzione della causa1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dich |
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Capo III - Giudizi in unico grado |
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Art. 123 - Ricorso1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso. 2. Il ricorso deve contenere: |
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Art. 124 - Notificazione del ricorso1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera |
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Art. 125 - Deposito del ricorso1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezi |
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Art. 126 - Fissazione dell'udienza di trattazione1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l |
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Art. 127 - Costituzione delle parti1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine d |
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Art. 128 - Decisione1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione. |
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Art. 129 - Rinvio1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impug |
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Titolo V - Riti speciali |
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Capo I - Rito abbreviato |
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Art. 130 - Ambito di applicazione e procedimento1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. 2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sent |
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Capo II - Rito monitorio |
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Art. 131 - Ambito di applicazione1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva |
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Art. 132 - Procedimento1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. “Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.” |
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Capo III - Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria |
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Art. 133 - Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie1. Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, st |
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Art. 134 - Decisione del ricorso1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 2. Quando |
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Art. 135 - Opposizione1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni da |
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Art. 136 - Decisione1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulterior |
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Parte III - Giudizio sui conti |
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Titolo I - Giudizio sui conti |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 137 - Ambito del giudizio di conto1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto pr |
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Art. 138 - Anagrafe degli agenti contabili1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. |
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Art. 139 - Presentazione del conto1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni N48, salvo il diverso termine previsto dalla legge, d |
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Art. 140 - Deposito del conto1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai co |
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Capo II - Giudizio per la resa del conto |
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Art. 141 - Ricorso1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto; |
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Art. 142 - Opposizione1. “Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,”N2 si può proporre opposizione al collegio con ricorso |
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Art. 143 - Udienza1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo ch |
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Art. 144 - Decisione1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva. |
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Capo III - Giudizio sul conto |
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Art. 145 - Istruzione e relazione1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore. 2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla ba |
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Art. 146 - Decreto di discarico1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile. |
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Art. 147 - Iscrizione a ruolo d'udienza1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione. 2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle co |
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Art. 148 - Udienza di discussione1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può compar |
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Art. 149 - Decisione1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria. |
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Art. 150 - Estinzione1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano |
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Parte IV - Giudizi pensionistici |
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Titolo I - Giudizi pensionistici |
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Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria |
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Art. 151 - Giudice competente1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, |
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Art. 152 - Forma della domanda1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice; |
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Art. 153 - Inammissibilità del ricorso1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: |
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Art. 154 - Deposito del ricorso1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati. |
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Art. 155 - Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso1. “Il giudice monocratico”N2 fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, “con il quale dispone anche la trasmission |
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Art. 156 - Costituzione del convenuto1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito “, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le mod |
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Art. 157 - Costituzione e difesa personale delle parti |
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Art. 158 - Difesa delle pubbliche amministrazioni1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. |
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Art. 160 - Intervento1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa. |
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Art. 160-bis - Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice1. Il giudice |
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Capo II - Procedimento cautelare |
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Art. 161 - Istanza di provvedimenti cautelari1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato |
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Art. 163 - Esecuzione dei provvedimenti cautelari1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le mod |
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Capo III - Trattazione della causa |
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Art. 164 - Udienza di discussione1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice. 2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con a |
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Art. 165 - Poteri istruttori del giudice1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un |
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Art. 166 - Consulente tecnico1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell |
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Capo IV - Decisione |
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Art. 167 - Pronuncia della sentenza1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. |
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Art. 169 - Esecutorietà della sentenza1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive. 2. All'esecuzione si p |
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Capo V - Appello |
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Art. 170 - Appello in materia pensionistica1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio |
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Art. 171 - Ricorso nell'interesse della legge1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al |
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Parte V - Altri giudizi ad istanza di parte |
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Titolo I - Altri giudizi ad istanza di parte |
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Capo I - Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte |
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Art. 172 - Tipologie di giudizio1. La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i provvedimen |
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Art. 173 - Forma della domanda1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione |
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Art. 174 - Comunicazioni e notificazioni1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato “e alla procura regionale”N1, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. “Il ricorrent |
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Art. 176 - Rinvio1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, risp |
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Parte VI - Impugnazioni |
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Titolo I - Rimedi contro le decisioni |
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Capo I - Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali |
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Art. 177 - Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi ineren |
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Art. 178 - Termini per le impugnazioni e decorrenza1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. |
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Art. 179 - Luogo di notificazione dell'impugnazione1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione è notificata nel luogo indicato; altriment |
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Art. 180 - Deposito dell'atto di impugnazione1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notif |
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Art. 181 - Istanza di fissazione dell'udienza1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia già formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su |
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Art. 182 - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo “alle altre parti”N2 entro il termine stabilito “; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fi |
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Art. 183 - Pluralità di parti nel giudizio d'impugnazione1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere |
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Art. 184 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. 2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilit� |
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Art. 185 - Intervento1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200. |
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Art. 186 - Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata |
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Art. 187 - Sospensione del procedimento d'impugnazione |
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Art. 188 - Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passa |
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Capo II - Appello |
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Art. 189 - Legittimazione a proporre l'appello1. L'appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazio |
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Art. 190 - Forma e contenuto dell'appello1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato. 2. “L'appello deve contenere”N2, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragi |
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Art. 191 - Costituzione in appello1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado. |
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Art. 192 - Riserva facoltativa di appello1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare. |
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Art. 193 - Nuove domande ed eccezioni1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, s |
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Art. 194 - Nuovi documenti e nuove prove1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte di |
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Art. 195 - Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendo |
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Art. 197 - Trattazione e decisione1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto app |
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Art. 198 - Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla l |
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Art. 199 - Rinvio al primo giudice1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; |
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Capo III - Opposizione del terzo |
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Art. 200 - Casi di opposizione1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando |
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Art. 201 - Forma della domanda e procedimento1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova. |
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Capo IV - Revocazione |
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Art. 202 - Casi di revocazione1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute |
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Art. 203 - Proposizione e termini per la domanda1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge |
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Art. 204 - Procedimento1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere c |
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Art. 205 - Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecu |
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Art. 206 - Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia sta |
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Capo V - Ricorso per cassazione |
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Art. 207 - Motivi di ricorso1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnat |
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Art. 208 - Sospensione della sentenza impugnata1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'artic |
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Art. 209 - Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per |
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Art. 210 - Riassunzione1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione |
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Parte VII - Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione |
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Titolo I - Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione |
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Capo I - Interpretazione del titolo giudiziale |
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Art. 211 - Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, |
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Capo II - Esecuzione delle sentenze di condanna |
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Art. 212 - Titolo esecutivo |
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Art. 213 - Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale. |
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Art. 214 - Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, “ovvero con provvedimento”N2 dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. 1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciasc |
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Art. 215 - Recupero del credito erariale in via amministrativa1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. |
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Art. 216 - Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali |
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Capo III - Giudizio di ottemperanza |
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Art. 217 - Giudice dell'ottemperanza1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza |
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Art. 218 - Procedimento1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta. 2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. |
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Parte VIII - Disposizioni finali |
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Titolo I - Disposizioni finali |
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Capo I - Norma finanziaria |
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Art. 219 - Norma finanziaria1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanz |
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TabelleTabella A (articolo 18, comma 3, dell'Allegato 1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte.
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Allegato 2 - Norme di attuazione del Codice della giustizia contabile |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Delle attività del pubblico ministero in giudizio |
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Art. 1 - Richiesta di comunicazione degli atti1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio d |
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Capo II - Degli ausiliari del giudice |
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Sezione I - Dei consulenti tecnici del giudice |
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Art. 2 - istribuzione degli incarichi1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei trib |
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Art. 3 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarich |
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Sezione II - Dei registri di segreteria |
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Art. 4 - Registri di segreteria1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all |
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Sezione III - Degli atti dell'ufficiale giudiziario |
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Art. 5 - Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Ti |
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Titolo II - Dei fascicoli di parte e d'ufficio |
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Capo I - Deposito del fascicolo di parte e formazione del fascicolo d'ufficio |
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Art. 6 - Potere delle parti sui fascicoli1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quel |
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Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze |
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Capo I - Della formazione dei collegi giudicanti |
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Art. 7 - Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze d |
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Capo II - Delle udienze |
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Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa |
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Art. 9 - Calendario del processo1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della compl |
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Art. 10 - Rinvio della discussione1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento di uno o più compo |
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Capo III - Dell'istruzione in corso di giudizio |
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Art. 11 - Produzione dei documenti1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria al |
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Art. 12 - Istanza di esibizione1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazi |
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Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o d |
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Art. 14 - Informazioni della pubblica amministrazione1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, c |
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Art. 15 - Divieto di private informazioni1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo |
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Art. 16 - Produzione delle memorie1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la valutazione del collegio sulla loro ammissibilità. Restano s |
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Capo IV - Della decisione |
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Art. 17 - Motivazione della sentenza1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princ |
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Art. 18 - Redazione della sentenza1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correz |
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Art. 19 - Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso |
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Art. 20 - Riassunzione1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteri |
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Capo V - Del processo pensionistico |
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Art. 21 - Disposizioni particolari per il processo pensionistico1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. |
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Capo VI - Del procedimento in appello |
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Art. 22 - Determinazione dei giorni d'udienza1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e |
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Art. 23 - Deliberazione dei provvedimenti1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice. |
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Capo VII - Dell'esecuzione |
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Art. 24 - Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'ar |
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Art. 25 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le dispo |
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Art. 25-bis - Tirocinio formativo presso la Corte dei conti |
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Allegato 3 - Norme transitorie e abrogazioni |
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Art. 1 - Ultrattività della disciplina previgente1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice |
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Art. 2 - Disposizioni particolari1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso. |
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Art. 3 - Disposizioni particolari per giudizi pensionistici1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. |
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Art. 4 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare: b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; |
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