IL PRESIDENTE
Visto l’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, che consente di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva;
Considerata l’urgente necessità di assicurare, ove sussistente, ad un operatore economico, raggiunto da informazione antimafia interdittiva, aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici;
Tenuto conto che, in base all’art. 8, commi 2, lett. dd) o 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, sono inseriti nel casellario tutte le altre notizie riguardanti le imprese esecutrici di lavori pubblici, i fornit