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L.G. Min. Interno 04/08/2016

Quarte linee guida per l'applicazione dell'articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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Oggetto e finalità delle Linee Guida.

Come noto, la legge di stabilità 2016 ha incluso anche le imprese che esercitano attività sanitarie per conto del S

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1. Il quadro normativo di riferimento

L’art. 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 R (legge di stabilità 2016) ha modificato l’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 R, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive.

In particolare, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

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2. L’ambito di applicazione

Come sopra anticipato, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 R, ha esteso le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive, di cui all’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 R, anche agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 R.

Nel fare riferimento agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 R, la novella richiama espressamente la normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro normativo statale di riferimento per la regolamentazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito della programmazione di competenza regionale.

Nel rispetto della ripartizione di competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 R, scandisce, infatti, le fasi di un complesso sistema abilitativo composto da una preliminare autorizzazione per la realizzazione d

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3. I requisiti dei commissari

L’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 R, al comma 2, prevede, in linea generale, che, in presenza dei presupposti indicati dalla norma stessa, il Prefetto provveda alla nomina di amministratori in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 R.

Riguardo alle ipotesi di imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale — in virtù degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 R — l’art. 32, al comma 2-bis, dispone che gli amministratori sono nominati con decreto del Prefetto, d’intesa con il Ministro della salute, e che la nomina è conferita a soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria.

In tale sede dovranno essere anche determinati i poteri inerenti l’incar

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4. La determinazione del compenso

Le Terze Linee Guida del 19 gennaio 2016 prevedono che con il presente atto siano fornite indicazioni per la corretta determinazione del compenso dei commissari, da nominare ai sensi del richiamato art. 32, commi 2-bis e 10, per la gestione delle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale. In particolare, con il presente atto, si forniscono indicazioni in merito:

a) alle modalità di determinazione del compenso dei commissari;

b) all’applicazione delle maggiorazioni al compenso;

c) alle modalità di determinazione del compenso, qualora siano nominati più amministratori (c.d. incarichi collegiali).


4.1. Modalità di determinazione del compenso dei commissari

Ai fini della determinazione del compenso dei commissari, nei casi di imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base ai più volte richiamati accordi contrattuali, si ritiene di dover fare riferimento, preliminarmente, al valore globale del livello massimo di finanziamento a carico del Servizio sanitario nazionale N1 (c.d. tetto di spesa), indicato nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 R, su cui parametrare, sulla base di scaglioni decrescenti, il compenso base del commissario.

Il calcolo del compenso andrà rapportato ad un arco temporale annuale, tenuto conto che il termine di un anno consente di predeterminare in maniera oggettiva il valore di riferimento sul quale, attraverso l’applicazione di appositi scaglioni, calcolare l’importo del compenso base del commissario.

Ciò ha reso necessario la definizione di una distinta griglia di scaglioni per la determinazione del compenso degli amministratori straordinari delle imprese sanitarie rispetto a quella definita con le Terze Linee Guida, con lo scopo, anche in questo caso, di una corretta, proporzionata ed omogenea quantificazione delle remunerazioni, avendo riguardo, tra l’altro, al contesto particolarmente difficile e delicato — quale può essere quello di un’impresa interessata al suo interno da fenomeni corruttivi o da tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso — in cui gli stessi sono chiamati ad operare.

È stata, così, elaborata la seguente tabella suddivisa in tre colonne:

la prima colonna indica gli scaglioni di riferimento, individuati in relazione al valore annuale del livello massimo di finanziamento indicato nel contratto (nella tabella sono indicati 13 sc

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5. Determinazione dei compensi degli esperti

Com’è noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia ad oggetto figure apicali, ma diverse dal titolare del potere di amministrazione in senso tecnico, il Prefetto, d’intesa con il Ministro della salute, può reputare sufficiente l’inserimento nella struttura sanitaria di un «presidio», composto di esperti in numero non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione su binari di legalità e trasparenza (art. 32, comma 8, decreto-legge n. 90/2014, c.d. tutorship).

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6. Incarichi e determinazione dei compensi dei coadiutori

Gli incarichi dei coadiutori dovranno essere conferiti dal commissario, previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto, che ne informa il Ministro della salute, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile generalmente per non più di una volta (e comunque per un periodo non superiore alla durata dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 d

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7. Modalità di liquidazione dei compensi

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 32, comma 6, gli oneri relativi ai compensi spettanti ai commissari, quantificati secondo i criteri evidenziati nei paragrafi precedenti, sono a carico dell’impresa commissariata. Il commissario potrà pro

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8. Norma transitoria

Le presenti linee guida si applicano ai provvedimenti di commissariamento e/o di nomina di commissari, esperti o coadiutori adottati successivamente alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e a quelli,

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