L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
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TITOLO I - NORME IN MATERIA DI ENERGIA
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:

a) le funzioni e l’organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;

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Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all’articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:

a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all’articolo 1, comma 2;

c) promuove misure e forme di incentivazione finan

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Art. 3 - Funzioni della Provincia

1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell’

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Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:

a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all’articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio e

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CAPO II - PROGRAMMAZIONE ENERGETICA
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Art. 5 - Piano energetico regionale - PER

N9

1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell’autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).

3. Il PER si co

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Art. 6 - Documento energetico comunale

1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all’articolo 5 qualora esistenti, contiene:

a) l’analisi della distribuzione e dell’intensità della domanda e dell’offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;

b) l’analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;

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Art. 7 - Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali

1. Al fine di promuovere l’evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell’energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all’articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisp

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Art. 8 - Programmazione finanziaria regionale

1.

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Art. 9 - Conferenza regionale per l’energia

1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell’energia, anche ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione

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CAPO III - ACCORDI E INTESE CON LO STATO
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Art. 10 - Accordi fra Stato e Regione

1.

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Art. 11 - Intesa fra Stato e Regione

1. L’intesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale "competente in materia di energia"

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CAPO IV - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
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Art. 12 - Autorizzazioni

1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), al paragrafo 14 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;

a-bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera b)

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Art. 13 - Contenuti dell’istanza

1. Nell’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all’allegato A alla presente legge.

2. L’istanza deve contenere l’elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l’autorizzazione unica comporti l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l’elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell’istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.

3. Nei casi in cui l’intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l’istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l’emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l’istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.

4. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell’opera pubblica, comprensivo di:

1) opere per la connessione alla rete;

2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;

3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell’impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;

c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

1) i dati generali del proponente;

2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999;

3) N66 la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell’impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell’indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privileg

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Art. 14 - Procedimento

N13

1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all’istanza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

2. Nei casi in cui l’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a-bis), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, contestualmente alla presentazione dell’istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse. N87

3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gesti

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Art. 15 - Provvedimento di autorizzazione unica

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall’inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell’autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione.

2. L’autorizzazione riporta l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’autorizzazione unica.

3. L’autorizzazione riporta l’obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all’articolo 23.

4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unic

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Art. 16 - Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.

2. Sono realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori i seguenti interventi:

a) N16 gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);

a-bis) gli interventi di parziale o completa rinconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 28/2011; N89

b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

f) le unità di microgenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febb

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Art. 17 - Accordi tra Regione e proponente

1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all’articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003, nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all’intesa di cui all’articolo 11, l’Assessore regionale "competente in materia di energia"

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Art. 18 - Infrastrutture energetiche lineari

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica;

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Art. 19 - Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici

1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L’autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell’opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

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Art. 20 - Rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato

1. La concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell’emissione dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, fatte salve le concessi

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Art. 21 - Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia

1. Ai fini dell’abilitazione all’esercizio definitivo degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all’articolo 16, l’amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:

a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;

b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell’impianto o del deposito autorizzato. N46

2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, l’impianto o il dep

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Art. 22 - Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, l’autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all’articolo 23. Nel caso in cui l’autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla propri

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Art. 23 - Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche

1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata att

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CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 24 - Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche

N59

1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.

1-bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termi

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Art. 25 - Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici

1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove, nell’ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli

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Art. 26 - Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici

1.

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Art. 27 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti

1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001, è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.

2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:

a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;

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CAPO VI - SANZIONI
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Art. 28 - Sanzioni amministrative

1. L’installazione e l’esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l’assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l’obbligo della riduzione a conformità, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue:

a) da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia;

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CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
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Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che r

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Art. 30 - Norme finanziarie

1.

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760128 11264990
TITOLO II - NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI
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Art. 31 - Finalità

1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei princip

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Art. 32 - Funzioni della Regione

1.

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Art. 33 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

2. Spetta ai Comuni il rilascio di:

a) autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di distributori di carbur

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Art. 34 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:

a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l’idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;

b) rete della distribuzione carburanti: l’insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;

c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;

d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;

e) impianto non presidiato: l’impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica d

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CAPO II - IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE
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Art. 35 - Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale

1. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell’autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l’istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.

2. L’autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell’impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.

3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall’inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell’autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione.

4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l’impianto e riporta:

a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;

b) la documentazione o l’autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all’

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Art. 36 - Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione

1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all’Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall’avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.

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Art. 37 - Modifiche degli impianti esistenti

1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;

b) l’aumento o la diminuzione del numero di colonnine;

c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;

d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;

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760128 11265000
Art. 38 - Sospensione dell’esercizio dell’impianto

1. L’attività dell’impianto può essere sospesa dal titolare dell’autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un’oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.

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760128 11265001
Art. 39 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali

1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti in

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760128 11265002
Art. 40 - Disciplina urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono,

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760128 11265003
Art. 41 - Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti

1. È considerato incompatibile con il territorio l’impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all’interno dei centri abitati;

b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all’interno dei centri abitati;

c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pu

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Art. 42 - Impianti incompatibili e inidonei

1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), l’esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l’esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.

2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine

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Art. 43 - Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti

1. N34

2.

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Art. 44 - Chiusura e rimozione dell’impianto

1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all’art

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760128 11265007
Art. 45 - Collaudo degli impianti

N68

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato. N69

2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.

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Art. 46 - Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate

1. Al fine di garantire il servizio

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Art. 47 - Orario minimo

1. Ai fini di garantire almen

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Art. 47-bis - Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche

N37

1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in c

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CAPO III - ALTRI IMPIANTI
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Art. 48 - Impianti a uso privato

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all’interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione “e impianti fissi senza serbatoi d’ac

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Art. 49 - Impianti per natanti e aeromobili

1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione

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Art. 50 - Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale

1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.

2.

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Art. 51 - Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.

2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche te

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CAPO IV - SANZIONI
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Art. 52 - Sanzioni

1. L’installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l’obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

2.

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TITOLO III - ABROGAZIONI E NORME FINALI
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CAPO I - ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO
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Art. 53 - Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);

b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);

c) la legge reg

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Art. 54 - Norme finali

1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

2.

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Art. 55 - Norma di rinvio

1.

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Art. 56 - Rinvio dinamico

1.

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Art. 57 - Norme urgenti

1. N38

2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l’abbattimento dei tassi d’interesse di cui all’articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.

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Art. 58 - Entrata in vigore

1.

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Allegato A - (Elenco indicativo atti di assenso di cui all’articolo 13 comma 1)

1) Accertamento di conformità urbanistica per le opere pubbliche di cui all’articolo 10 della legge regionale 19/2009

2) Parere di conformità urbanistica ai sensi della legge regionale 19/2009

3) Delibera del Consiglio Comunale di espressione del parere favorevole all’approvazione di variante urbanistica ai sensi dell’articolo 13 comma 7

4) Permesso a costruire ai sensi della legge regionale 19/2009

5) Autorizzazione alla costruzione e esercizio delle infrastrutture energetiche lineari

6) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 146 e della legge regionale 19/2009

7) Nulla-osta archeologico ai sensi dell’articolo 21 decreto legislativo 42/2004

8) Autorizzazione ai Consorzi di bonifica e irrigazione all’utilizzo di acque fluenti nei canali e nei cavi di rispettiva competenza per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

9) Parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione dell’acqua con le previsioni del Piano di tutela delle acque, di cui all’articolo 7 del regio decreto 1775/1933

10) Parere sul progetto definitivo preordinato al rilascio della concessione di derivazione di acque ai sensi dell’articolo 21 comma 8

11) Licenza di attingimento di acqua ai sensi dell’

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Allegato B - (Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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