L.R. Friuli Venezia Giulia 06/03/2002, n. 8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Friuli Venezia Giulia 06/03/2002, n. 8

Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 21/10/2010 n.17, del 25/07/2012 n. 14
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[Premessa]



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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 11 febbraio

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Art. 2 - (Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria)

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, R e successive modifiche e integr

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Art. 3 - (Disposizioni per la distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale)

1. Le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per a

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Art. 4 - (Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti)

1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della

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Art. 5 - (Commissione consultiva carburanti)

1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l'Ufficio di piano, una Commissione tecnico-consultiva che esprime alla Giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione della disciplina di settore, formula proposte sui problemi concernenti la programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo Presidente.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a) dall'Assessore all'Ufficio di piano o s

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CAPO II - IMPIANTI DELLA RETE ORDINARIA
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Art. 6 - (Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

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Art. 7 - (Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province erogano gli incentivi per il mantenimento degli impianti nei Comuni classificati monta

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Art. 8 - (Funzioni amministrative dei Comuni)

1. Spetta ai Comuni il rilascio delle:

a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso commerciale;

b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di car

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Art. 9 - (Disciplina urbanistica)

1. Gli impianti di distribuzione di carburante possono essere realizzati, purché siano rispettate le condizioni e le previsioni definite nel Piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le zone omogenee del Piano regolatore generale comunale (PRGC) e nelle fasce di rispetto a protezione del nastro str

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Art. 10 - (Verifiche comunali degli impianti esistenti)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche

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Art. 11 - (Programmi di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio)

1. Il titolare di una o più autorizzazioni all'esercizio di impianti in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale, ovvero ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità territoriale previste dal Piano, può presentare al Comune, alla Regione e al Ministero per le attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa qualora possibile, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro i successivi ventidue mesi, trasm

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Art. 12 - (Deroga all'obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio)

1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'a

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Art. 13 - (Regime transitorio per la razionalizzazione della rete)

1. Fino al termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti stradali ad uso pubblico, ad eccezione degli impianti eroganti

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Art. 14 - (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche)

1. Al fine di garantire una articolata presenza del servizio della distribuzione dei carburanti, nei Comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ovvero ricompresi nelle località ad economia turistica individuate ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, pu&o

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Art. 15 - (Orari)

1. La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei Comuni, e le disposizioni per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari.

2. Per gli impianti assistiti da personale restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, nonch&ea

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Art. 16 - (Vendita di prodotti non petroliferi)

1. Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3,

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CAPO III - IMPIANTI DELLA RETE AUTOSTRADALE
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Art. 17 - (Funzioni amministrative comunali)

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il loro trasferimento e potenziamento, nonché l'effettuazione di modifich

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CAPO IV - ALTRI IMPIANTI
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Art. 18 - (“Impianti per natanti e per aeromobili”)N2

N3 “1. Sono considerati impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli sono considerati impianti stradali.”

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Art. 19 - (Impianto ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione.

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CAPO V - SANZIONI
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Art. 20 - (Sanzioni)

1. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza dell'autorizzazione o della presentazione delle comunicazioni previste dall'articolo 8

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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 21 - (Disposizioni transitorie)

1. Le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del Piano sono esaminate sulla base della normativa regionale previgente. Il Comune richiede l'integrazione della documentazione limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dall'articolo 2. È fatta salva la possibilità per l'istante di avvalersi delle semplificazioni amm

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Art. 22 - (Procedimenti in corso)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle funzioni

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Art. 23 - (Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'articolo 14, comma 4, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al Fondo

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Art. 24 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

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Art. 25 - (Norme finali)

1. Con riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto non espressamente disciplinato dall

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Art. 26 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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