Comma abrogato dalla L.R. 15/04/2016, n. 5 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“1. Al comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), le parole “, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall’Autorità per la vigilanza di cui all’articolo 18” sono soppresse.”

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