L. R. Friuli Venezia Giulia 18/01/1999, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 18/01/1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.
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CAPO I - Consorzi per lo sviluppo industriale
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici

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Art. 2 - (Fini istituzionali)

1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.

2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.

3. In particolare, i Consorzi provvedono:

a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

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Art. 2-bis - (Promozione della cooperazione tra enti gestori)

N4

1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:

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Art. 3 - (Piani territoriali infraregionali)

1. Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici economici, e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.

2.

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Art. 4 - (Effetti dell'approvazione dei progetti)

01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza. N8

1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZ

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Art. 5 - (Facoltà di riacquisto)

1. I Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

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Art. 6 - (Statuto)

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi.

2. Lo statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello stesso sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro

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Art. 7 - (Organi dei Consorzi)

1. Gli organi dei Consorzi sono:

a) il Presid

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Art. 8 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. Prov

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Art. 9 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da un numero di consiglieri da cinque a sette, di cui almeno uno riservato agli insediati a condizione che abbiano sottoscritto almeno una quota del fondo di dotazione, scelti tra persone di comprova

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Art. 10 - (Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.

3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al

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Art. 11 - (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi, nominato dall'Assemblea consortile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti

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Art. 12 - (Fondo di dotazione)

1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti

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Art. 13 - (Bilancio)

1. I Consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice civile, in quanto compatibil

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Art. 14 - (Vigilanza)

1. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale.

3. In caso di mancata approvazione i Consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno. N24

5-bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non gi

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CAPO II - Norme contributive
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Art. 15 - (Contributi per investimenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree. N10

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.

3. Le domande di concessione dei co

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Art. 15-bis - (Contributi per investimenti)

N16

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Art. 15-ter - (Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)

N18

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22120 11577163
Art. 16 - (Fideiussioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui all'articolo 15. 2. Le domande di concessione delle f

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Art. 17 - (Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)

N20

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata

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CAPO III - Norme transitorie, finali e finanziarie
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Art. 18 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 23/2013.

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