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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 16/12/2002, n. 0394
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 16/12/2002, n. 0394
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 16/12/2002, n. 0394
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REGIONE |
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Le norme del presente "Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei |
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Art. 2 - (Finalità)1. Il Piano promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete in armonia con le seguenti finalità: |
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Art. 3 - (Definizioni generali)1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti, si definiscono di seguito gli elementi che costituiscono la rete regionale di distribuzione dei carburanti e le tipologie di intervento sugli impianti. 2. Si intendono: a) per carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio; b) per rete: l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade; gli impianti avio; gli impianti per natanti; gli impianti privati e gli impianti di proprietà di amministrazioni pubbliche; c) per impianto di distribuzione di carburanti: un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori; |
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TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE ORDINARIACAPO I - NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO |
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Art. 4 - (Tipologia degli impianti)1. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati come segue: a) stazione di servizio: impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, dotato almeno dei prodotti benzine e gasoli, con pensilina di copertura e con apparecchiature di tipo self-service prepagamento e/o post-pagamento, e comprendente le eventuali strutture per il lavaggio, per altri servizi accessori ai veicoli e per a |
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Art. 5 - (Superficie minima dell'area di pertinenza dell'impianto)1. L'area di pertinenza dei nuovi impianti deve avere le seguenti superfici minime: a) 1800 mq. per le stazioni di servizio situate all'esterno della delimitazione dei centri abitati; b) 1000 mq. per le stazioni di servizio situate all'interno della delimitazione dei centri abitati; |
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Art. 6 - (Distanza minima tra gli impianti)1. Le autorizzazioni relative a nuovi impianti sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze minime da altri impianti già autorizzati: a) almeno 500 metri di effettiva percorrenza tra impianti ubicati entro la delimitazione di centro abitato; b) almeno 1500 metri di effettiva percor |
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CAPO II - VERIFICHE COMUNALI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI |
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Art. 7 - (Verifiche comunali)1. In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 8/2002, le verifiche ai fini dell'accertamento della compatibilità territoriale degli impianti esistenti sono effettuate sulla base delle fattispecie individuate dagli articoli seguenti. |
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Art. 8 - (Incompatibilità territoriale)1. È considerato incompatibile l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie: a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati; b) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci ad Y e ubicato sulla cuspide degli |
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Art. 9 - (Rilocalizzazione degli impianti incompatibili)1. Al fine di rimuovere l'incompatibilità con il sito degli impianti ricadenti nelle fattispecie di all'articolo 8, il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili la comunicazione contenente le risultanze della verifica, entro il termine m |
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CAPO III - COLLAUDO |
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Art. 10 - (Collaudo)1. Ultimati i lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti devono essere collaudati, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una Commissione costituita da un funzionario del Comune, che la coordina, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, da un rappresentante dell'A.S.L. competente per territorio e da un rappresentante dell'A.R.P.A. 2. Il Comune convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera. 3. La Commissione accerta la funzionalità, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambienta |
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Art. 11 - (Verifica periodica dell'idoneità dell'impianto)1. Il collaudo periodico di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 8/2002 è dispo |
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CAPO IV - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI |
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Art. 12 - (Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti)1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune ove si intende installare l'impianto e deve indicare, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:R a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente ovvero, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'articolo 2250, commi 1 e 2, del Codice civile; b) il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8; c) la località in cui si intende realizzare l'impianto, la dettagliata composizione tecnica del medesimo, l'indicazione della superficie dell'area di |
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Art. 13 - (Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere comunicato da entrambe le parti, congiuntamente o disgiuntamen |
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Art. 14 - (Modifiche e potenziamenti degli impianti)1. Gli interventi di modifica e potenziamento agli impianti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, devono essere preventivamente comunicati al Comune, ai Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del Certificato incendi e della licenza U.T.F., e realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. |
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Art. 15 - (Sospensione dell'esercizio dell'impianto)1. La comunicazione della sospensione dell'attività dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 12, della legge regionale 8/2002 deve indicare la durata della sospensione dell'attività dell'impianto e le cause tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento degli impianti, quali la chiusura per |
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Art. 16 - (Trasferimento dell'impianto in ambito comunale)1. Il Comune autorizza il trasferimento di un impianto in altra località dello stesso Comune a |
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Art. 17 - (Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, |
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Art. 18 - (Rete degli impianti con prodotto GPL e degli impianti con prodotto metano)1. Il Comune autorizza l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti per la distribuzione del prodo |
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Art. 19 - (Smantellamento e rimozione dell'impianto)1. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto sono subordinati al relativo provvedimento edilizio previsto dalla vigente legislazione urbanistica regi |
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CAPO V - MONITORAGGIO DELLA RETE |
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Art. 20 - (Monitoraggio della rete)1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 8/2002, R il Servizio per la programmazione energetica dell'Ufficio di Piano svolge una attività permanente di analisi e studio delle problematiche st |
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CAPO VI - ATTIVITÀ INTEGRATIVE |
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Art. 21 - (Attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 della legge regionale 8/2002, è rilasciata esclusivamente per l'esercizio dell'attività nell'ambito dell'impianto di distribuzione dei carburanti. |
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TITOLO III - ALTRI IMPIANTI |
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Art. 22 - (Impianti per natanti)1. L'impianto di distribuzione di carburanti per natanti è formato da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze ed è destinato all'esclusivo rifornimento dei mezzi suddetti. 2. L'impianto di cui al comma 1 deve essere di tipologia "chiosco". Non trova |
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Art. 23 - (Impianti terra-mare)1. Qualora l'impianto destinato al rifornimento dei mezzi destinati alla navigazione sia installato n |
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Art. 24 - (Impianto a uso privato)1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, costituiti da attrezzature fisse o mobili di qualsiasi capacità, ubicati all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di Amministrazioni pubbliche non statali ovvero delle ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, pre |
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TITOLO IV - IMPIANTI DELLA RETE AUTOSTRADALE |
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Art. 25 - (Nuove concessioni)1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. 2. La relativa domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio unitamente ad una perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. |
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Art. 26 - (Potenziamenti)1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza san |
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Art. 27 - (Modifiche impianti)1. Le modifiche di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere preventivamente comunicate al Comune, a |
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Art. 28 - (Trasferimento della titolarità della concessione)1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata al Comune e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale. |
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Art. 29 - (Rinnovo della concessione)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata al Comune almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto. 2. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata successivamente al termine di cui al comma 1 ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzion |
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Art. 30 - (Collaudo)1. La Commissione di collaudo, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, provvede ad effettuare il collaudo entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda del rilascio di nuova concessione, di autorizzazione al potenziamento e di rinnovo della concessione. 2. Il collaudo è effettuato alla presenza di un rappresentante della societ& |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 31 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all'approvazione da parte di ciascun Comune dei "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti " ai sensi del |
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Art. 32 (Abrogazione di norme)1. Il presente provvedimento sostituisce il decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 19 |
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Allegato - Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti |
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Art. 1 - (Principi generali)1. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti hanno le caratteristiche delle stazioni d |
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Art. 2 - (Disposizioni generali in materia di sicurezza stradale)1 All'esterno e all'interno dei "centri edificati", o entro e fuori la delimitazione, qualora esistente, dei "centri abitati", come definiti dall'articolo 5 del Piano, il progetto relativo alla localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e alla tipologia de |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale. Trovano applicazione in particolare le prescrizioni di cui a: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento", decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 R "Eliminazione degli oli esausti", decreto ministeriale 16 maggio 1996 "Requisiti tecnici di omologazione e di |
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Art. 4 - (Accessi)1. Gli accessi agli impianti sulla viabilità pubblica devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: a) impianti ovunque ubicati: 1) rifornimento di tutti i prodotti esclusivamente per autovetture e autocarri con peso a pieno carico fino a 3,5 t: realizzazione su fronte strada di almeno m 25, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; |
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Art. 5 - (Disposizioni urbanistiche)1. Gli edifici e i manufatti previsti nell'area di pertinenza dell'impianto, come definita all'articolo 3 del Piano, sono esclusivamente destinati: a) ad attività allo stretto servizio dell'impianto, di lavaggio, di grassaggio, di gommista, di officina meccanica, di elettrau |
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Art. 6 - (Tutela dei beni culturali e ambientali)1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali |
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Art. 7 - (Insegna e segnaletica)1. L'insegna, anche luminosa, del marchio della compagnia o della società fornitrice del carburante può essere installata nel rispetto del vigente Codice della strada e delle seguenti norme: a) deve essere realizzata su support |
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