N4 “1 bis. Qualora i Comuni non eseguano la verifica della compatibilità territoriale degli impianti prescritta dal comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di energia e distribuzione dei carburanti, al fine di salvaguardare l’interesse alla sicurezza stradale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sentito l’ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l’ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all’adozione degli atti in via sostitutiva avvalendosi dell’ufficio regionale competente in materia.”
N4 “1 ter. L’ufficio regionale si avvale delle strutture del Comune inadempiente, il quale è tenuto a fornire l’assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l’intervento regionale di cui al comma 1 bis conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l’omissione, fino al momento dell’adozione da parte della Giunta degli atti in via sostitutiva.”