VISTA la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19R (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), che all'articolo 2, comma 1, lettera a) prevede che la Regione emani gli atti normativi e di indirizzo, ed elabori gli strumenti della programmazione energetica regionale;
VISTO l'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale 19/2012, secondo cui il Piano energetico regionale (PER) costituisce lo strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale e aggiornato almeno ogni cinque anni;
VISTO l'articolo 5, comma 7 della medesima legge regionale, che prevede che nelle more dell'approvazione del PER sia predisposto un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione, in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244R (Legge finanziaria 2008);
DATO ATTO che il suddetto Atto di Programmazione Regionale, viene incluso nella formazione del PER di cui sarà parte integrante;
VISTO l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 19/2012, che definisce il PER lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali;
VISTO l'articolo 5, comma 6 della citata legge regionale, che sottopone il PER alle procedure relative alla Valutazione ambientale strategica (VAS);