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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 01/06/1939, n. 1089
L. 01/06/1939, n. 1089
L. 01/06/1939, n. 1089
L. 01/06/1939, n. 1089
L. 01/06/1939, n. 1089
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del D. Leg.vo 490/1999 le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge conservano piena efficacia.
In seguito l’abrogazione della presente legge è stata confermata dal D.L. 22/12/2008, n. 200 (L. 18/02/2009, n. 9).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata-corrige in G.U. 14/11/1939, n. 264
- D.L. 05/07/1972, n. 288 (L. 08/08/1972, n. 487)
- L. 01/03/1975, n. 44
- Sentenza C. Cost, 19/01/1987, n. 2
- L. 08/10/1997, n. 352
- L. 30/03/1998, n. 88
- L. 12/07/1999, n. 237
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 490
- D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42
- D.L. 22/12/2008, n. 200 (L. 18/02/2009, n. 9)
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: |
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Art. 2.Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativ |
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Art. 4.I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenc |
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Art. 5.Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti pu&ogr |
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Art. 6.Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5. |
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Art. 8.Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei su |
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Art. 9.I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo sta |
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Art. 10.I provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi. |
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Capo II - Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose |
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Art. 11.Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, n |
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Art. 12.Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà priv |
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Art. 13.Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici |
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Art. 14.Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti. In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente. Art. 15. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5. Art. 16. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, |
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Capo III - Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose |
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Sezione I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali |
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Art. 23. |
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Art. 24.Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autor |
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Art. 25.Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, pu&og |
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Art. 26.Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere a |
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Art. 27.È vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente rico |
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Art. 28.Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a t |
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Art. 29.Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intend |
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Sezione II - Delle cose appartenenti a privati. |
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Art. 30.Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli |
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Art. 31.Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro. |
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Art. 34.Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale, della educazione, delle scienze e delle arti, pu&o |
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Capo IV - Disposizioni sulla esportazione ed importazione |
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Sezione I - Esportazione |
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Art. 35.1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 196 |
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Art. 36.1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esport |
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Art. 37.1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltr |
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Art. 38. |
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Art. 39. |
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Art. 39-bis. |
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Art. 40. |
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Art. 41. |
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Sezione II - Importazione temporanea |
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Art. 42. |
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Capo V - Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte |
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Art. 43.Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'ar |
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Art. 44.Le cose ritrovate appartengono allo Stato. |
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Art. 45.Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte de |
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Art. 46.Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietar |
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Art. 47.Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per |
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Art. 48.Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazion |
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Art. 49.Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato. Allo scopritore &egr |
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Art. 50.Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprie |
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Capo VI - Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico (74) |
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Art. 51.È vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro |
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Art. 52.Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o |
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Art. 53.Il Ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale inte |
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Capo VII - Disciplina delle espropriazioni |
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Art. 54.Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione naziona |
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Art. 55.Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne l |
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Capo VIII - Sanzioni |
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Art. 58.I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino s |
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Art. 60.Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 5.000.000 (88). |
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Art. 61.Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o |
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Art. 62. |
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Art. 63.Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma de |
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Art. 64.Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintrac |
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Art. 65.Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasg |
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Art. 66.1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver otten |
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Art. 67.Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, &eg |
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Art. 68.Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. |
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Art. 69. |
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Art. 70.Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazio |
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Disposizioni transitorie. |
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Art. 71.Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le n |
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Art. 72.Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. |
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Art. 73.Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363. |
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