Articolo abrogato dalla L. 30/03/1998, n. 88.

L’articolo 41 così recitava:

“Art. 41.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.”

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