Circ. Ag. Entrate 14/03/2005, n. 9/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Ag. Entrate 14/03/2005, n. 9/E

Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie.
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[Premessa]



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1. Premessa

In merito alle modalità di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 R (attualmente l’interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

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2. Riferimenti normativi

L’art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R dispone, al comma 1, che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stim

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3. Prassi amministrativa

L’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che, relativamente agli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisce dal confronto

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4. Giurisprudenza della Corte di Cassazione

A partire dalla sentenza n. 2442 del 18 marzo 1999 (Sezione I civile) la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione, ritenendo non corretta l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria secondo la quale l’art. 11, comma 2, della legge n. 431 del 1991 è applicabile solo agli immobili non locati; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che «l’art. 11 secondo comma della legge n. 413 del 1991 deve essere inteso come norma recante l’esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell’imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d’estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore».

Tale orientamento

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5. Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del novembre 2003

La questione è stata portata anche all’esame della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 346 del 28 novembre 2003, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con ordinanza n. 73/26/02, depositata l’11 novembre 2002, in ordine all’art. 11, comma

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6. Conclusioni

Preso atto delle pronunce della Corte Costituzionale e del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa che, in via generalizzata, nega l’estensione del trattamento speciale previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 agli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione.

Di conseguenza devono intendersi superate tutte le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ed in particolare quelle di cui al punto 5.28 della circolare n. 7 del 10 giugno 1993, espressamente censurate dalla citata sentenza n. 11211 del 30 luglio 2002.

Deve essere tuttavia considerato che la predetta sentenza n. 11211, in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, ha precisato che «L’interpretazione di tale disposizione, come ritenuto da questa Corte sia pure in fattispecie di diversa natura (Cass. 2442/1999; Cass. 5740/1999; Cass. 12790/2001), va effettuata in raccordo con quanto statuito dal primo comma lettera h) della medesima legge che, sostituendo il secondo comma dell’art. 129 del T.U.I.R., afferma il principio della prevalenza del minore canone locativo per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone. Sulla base di tale combinato disposto si deduce che il legislatore ha inteso riferirsi, allorché ha fatto riferimento al reddito degli immobili riconosciuti d’interesse storico od artistico, ai fabbricati in genere destinati ad abitazione, siano essi goduti direttamente o concessi in godimento ad altri. La locuzione ‘in ogni caso’ sta appunto a significare che per gli immobili di interesse storico od artistico destinati ad abitazione si applica sempre la particolare disciplina prevista dal menzionato art. 11 secondo comma, senza alcuna differenza tra fabbricati goduti direttamente dal proprietario e no, e in caso di locazione tra fabbricati assoggettati o meno alla dis

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