Sent. C. Stato 03/09/2001, n. 4621 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 03/09/2001, n. 4621

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo artistico e storico - Vincolo indiretto - Ex art. 21 L. 1939/1089 - Anche se comporta inedificabilità assoluta - Legittimità - Inapplicabile alla visuale goduta dal monumento.
1. L'art. 21 della L. 1° giugno 1939 n. 1089 prevede il vincolo indiretto sulla tutela delle cose di notevole interesse storico e artistico a salvaguardia della luce e della prospettiva dei monumenti nonché delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immobili tutelate dalla stessa legge; per tali finalità è prevista l'adozione di misure relative alla consistenza globale della cornice ambientale sino a comprendere ogni immobile, anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale, la cui manomissione possa alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante, secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione competente ma congruamente motivata. Però il vincolo indiretto - che deve considerarsi legittimo anche se comporta l'assoluta inedificabilità dell'area a cui si riferisce - non può applicarsi alla visuale che si gode dal bene direttamente tutelato (verrebbe così ad estendersi il concetto di cornice ambientale; a tal fine sono previsti distinti poteri).

Ved. C. Stato VI 3 settembre 2001 n. 4591R.
(L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 21)R

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