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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Beni e Att. Culturali 30/11/1982, n. 5131
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[Premessa]La legge 2 agosto 1982, n. 512,R pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 de |
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Art. 1.--Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturaliL' art. 1 della legge prevede agevolazioni fiscali per gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni. La condizione per ottenere la agevolazione fiscale é che al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell' immobile. Questa prima parte della norma non comporta una particolare attività istruttoria da parte degli uffici del Ministero, essendo sia la individuazione e qualificazione del museo, biblioteca, archivio, ecc. che l' accertamento della condizione (mancanza di reddito) di competenza dell' ufficio finanziario. Tutt' al più, qualora lo uf |
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Art. 2.--Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolatiL' agevolazione prevista dall' art. 2 non comporta difficoltà di interpretazione, riguardando |
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Art. 3.--Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridicheL' art. 3 al primo comma prevede la deducibilità delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, cioé quando non vengano imposte ai sensi dell' art. 16 della richiamata legge di tutela, deve risultare da apposita certificazione rilasciata, per i beni archeologici dalla soprintendenza archeologica, per i beni immobili, edifici, ville, complessi immobiliari dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, per i beni di interesse artistico aventi natura di cose mobili dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici, per i beni archivistici dalla soprintendenza archivistica competente per territorio, mentre per i beni librari e biblioteche la competenza é dell' ufficio centrale per i beni librari, che si avvarrà dell' opera degli Istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti. |
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Art. 4.--Esclusione dall' attivo ereditario ai fini dell' imposta di successioneL' art. 4 prevede che l' erede debba presentare all' amministrazione per i beni culturali l' inventario dei beni (che la norma elenca al primo comma) che ritenga non debbano essere compresi nell' asse ereditario. L' inventario, che deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia intorno alla loro identificazione, deve essere presentato alla soprintendenza nel cui territorio si é aperta la successione. Può avvenire che nella successione cadano beni che rientrano nella competenza di soprintendenze diverse e poiché l' organo periferico del Ministero dovrà attestare, per ogni singolo bene compreso nell' inventario, la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 30 settembre 1963, n. 1409, dovrà essere cura dell' erede presentare l |
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Art. 5.--Riduzione dell' aliquota dell' imposta di registroL' art. 5 prevede la riduzione dell' aliquota dell' imposta di registro. |
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Articoli 6 e 7--Pagamento dell' imposta di successione e della imposta diretta mediante cessione di beni culturaliGli articoli 6 e 7 introducono nel nostro sistema tributario il principio del pagamento dell' imposta di successione e dell' imposta diretta mediante cessione di beni culturali. I beni culturali che possono essere ceduti allo Stato a scomputo totale o parziale delle imposte di successione e ipotecarie, catastali e dirette e relativi interessi, sono tutti quelli indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all' acquisizione. I beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1 |
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