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Sent. C. Stato 02/02/2001, n. 435

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo artistico e storico - Vincolo indiretto - Ex art. 21 L. 39/1089 - Motivazione - Necessità.
1. Per l'imposizione di un vincolo indiretto ai sensi dell'art. 21 della L. 1° giugno 1939 n. 1089, che impedisce completamente l'edificabilità nelle zone di rispetto, occorre congrua motivazione in modo che sia ben chiaro l'iter logico seguito dalla pubblica Amministrazione per stabilire quel vincolo e che quindi possa valutarsi se il sacrificio con esso imposto ai privati sia adeguato e logico.

1a. Sul vincolo storico ed artistico all'attività edilizia ved. Cass. pen. III 7 marzo 2000 n. 2733[R=WP7M002733] (1. Preventiva approvazione dei progetti ex art. 18 L. 1° giugno 1939 n. 1089 - 2. Violazione ex art. 59 L. 39/1089 del vincolo storico-artistico - 3. Reato ex artt. 11, 18 e 59 L. 39/1089); C. Stato VI 3 gennaio 2000 n. 27R (Valutazione discrezionale dell'Amministrazione); Cass. pen. V 7 luglio 1999 n. 10514[R=WP7L9910514] [Contravvenzioni ex art. 20, lett. c) L. 1985 n. 47 ed artt. 18 e 59 L. 1939 n. 1089]; Cass. pen. III 20 ottobre 1999 n. 11965[R=WP20O9911965] [Il reato ex art. 20, lett. c), L. 1985 n. 47 che si commette con attività edilizia senza l'osservanza di un esistente vincolo storico, artistico e archeologico].
(L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 21)R

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