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Sent. C. Cass. 01/03/1995, n. 2341

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Immobili protetti ex L. n. 1089/1939 - Conservazione - Poteri della P.A. - Assenza di provvedimenti amministrativi specifici - Distanze ordinarie - Obbligo di rispetto.
1. La L. 1° giugno 1939 n. 1089, che consente alla P.A. di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione dei beni protetti (artt. 14-15) o di imporre le «provvidenze» o anche «distanze, misure e norme» a questo fine necessarie (art. 21), senza i vincoli derivanti dalle norme sulle distanze , non esclude, di per sé, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi, l'applicazione, rispetto agli immobili da essa considerati, delle norme sulle distanze tra le costruzioni ed i limiti della proprietà dei privati che da esse derivano. (Nella specie, allegando esigenze di protezione di un affresco di rilevante pregio artistico esistente sulla faccia dell'altrui muro di confine rivolta verso il proprio fondo, il vicino aveva preteso di costruire una tettoia, o porticato, senza rispettare le norme sulle distanze).

1. Ved. C. Stato VI 9 giugno 1993 n. 420[R=WCS9G93420]. 1a. Come nota 2a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
L. 1° giugno 1939 n. 1089 artt. 14, 15 e 21 R

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