Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 11/08/2021, n. 14
L. R. Lazio 11/08/2021, n. 14
L. R. Lazio 11/08/2021, n. 14
L. R. Lazio 11/08/2021, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/04/2024, n. 5
- L.R. 29/12/2023, n. 23
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- Sent. Corte Cost. 27/10/2022, n. 221
- L.R. 17/06/2022, n. 10
- L.R. 30/12/2021, n. 20
- Avviso di rettifica in B.U. 02/09/2021, n. 85
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Capo I - Disposizioni in materia di politiche giovanili, cultura, sport e comunicazione |
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Disposizioni modificative in materia di cultura. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”, alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”, alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e all’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 relativo al fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, e successive modifiche1. Alla L.R. n. 22/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.”; b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: “alla Regione” sono inserite le seguenti: “nonché alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio territorialmente competente”; c) ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”. 2. Alla L.R. n. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 11 è abrogato; b) al comma 1 dell'articolo 15 le parole: “gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “gennaio 2022”. 3. Il comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 24/2019 è sostituito dal seguente: “4. L'inse |
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Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e successive modifiche1. Alla L.R. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 30: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera c) dopo le parole: “maggiore carenza” sono aggiunte l |
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Art. 5 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali1. Al fine di potenziare l'attività sportiva e favorire lo sviluppo della relativa cultura sul territorio regionale, incentivando la pratica dello sport quale strumento di educazione e formazione, di tutela della salute e di trasferimento valoriale, la Regione concede contributi, nella misura ma |
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Art. 8 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Fondo straordinario per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” e successive modifiche1. - 4. Omissis 5. Alla L.R. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l'impoverimento dell'informazione locale, sostenere l'innovazione, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese, anche testate giornalistiche digitali operanti via web, di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e start up, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.”; b) al comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché promuove lo sviluppo locale della società dell'informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale e provinciale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali”; c) dopo la lettera u) del comma 2 dell'art |
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Capo II - Disposizioni in materia di politiche sociali |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche1. Alla L.R. n. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: “di emarginazione” sono inserite le seguenti: “, di disagio”; b) N10 c) all'articolo 28: 1) le parole: “sociali e sanitari promossi dal sistema integrato” sono sostituite dalle seguenti: “ad esso destinati. Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS alla quale è affidata la gestione di un centro anziani.”; 2) al comma 3 le parole: “degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “delle azioni”; d) dopo il comma 2 dell'articolo 32 è inserito il seguente: “2-bis. I comuni associati ai sensi dell'articolo 35 e gli organi di decentramento amministrativo previsti dalla Statuto di Roma Capitale, conclusa la fase di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che ne abbiano fatto richiesta, sono tenuti a verificare con cadenza almeno triennale presso i singoli soggetti autorizzati e accreditati il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.”; |
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Art. 14 - Poli civici integrati di mutualismo sociale1. La Regione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera w), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, promuove la realizzazione di poli civici integrati di mutualismo sociale, di seguito denominati poli civici, quali luoghi fisici di promozione e produzione di servizi sociali in cui coesistono in modo integrato attività promosse da enti pubblici e da enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali. 2. I poli civici, nell'ambito dei programmi d'intervento oggetto di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della |
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Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”1. Alla L.R. 7/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell'articolo 12: 1) le parole: “del nido e delle scuole dell'infanzia” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi educativi”; 2) le parole: “i nidi” sono sostituite dalle seguenti: “i servizi educativi”; b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente: |
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Art. 16 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Disposizioni per favorire il diritto all’informazione delle persone con disabilità. Portale regionale della disabilità |
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Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche1. Alla L.R. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6: 1) al comma 2-bis, dopo le parole: “mappatura, da aggiornare annualmente,” sono inserite le seguenti: “delle attività |
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Art. 23 - Disposizioni per promuovere l’effettività del diritto di accesso a internet1. In attuazione dei principi stabiliti dalla normativa europea in materia di accesso a internet aperto, la Regione, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione regionale vig |
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Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Modifica alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 7/2021 le parole: � |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”1. Alla L.R. 1/2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato; b) a |
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Capo III - Disposizioni in materia di tutela della salute e di enti del servizio sanitario regionale |
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Art. 28 - Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche1. Alla L.R. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: “2-bis. Lo svolgimento dell'attività professionale medi |
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Art. 32 - Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche1. Il comma 3 dell'articolo 9-bis della L.R. 41/2003 è s |
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Art. 33 - Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche1. Alla L.R. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 14, le parole: “che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento” sono soppresse; b) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - Art. 43 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di turismo, lavoro, formazione e per lo sviluppo economico e il sostegno occupazionale |
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Art. 44 - Sostegno del settore turistico regionale1. La Regione, al fine di sostenere il settore turistico regionale, promuove la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito di una strategia di sistema e di rete rivolta a: a) qualificare, ampliare e ottimizzare l'offerta turistica regionale, con particolare riguardo a quella congressuale, fieristica e ad alto impatto economico sul territorio; |
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Art. 45 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche1. Al comma 3 dell'articolo 52 della L.R. 13/2007 sono aggiun |
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Art. 46 - Disposizioni per promuovere la costituzione di Officine municipali1. La Regione, al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ridurre gli spostamenti nelle città e nei territori, promuove la costituzione delle Officine municipali quali spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto, all'interno dei quali i lavoratori trovano postazioni e servizi con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori, consentendo efficaci forme di reciproca formazione e consulenza. 2. Per le finalità di cui al comma 1, |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche1. Alla L.R. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 50 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Fondo per lo sviluppo delle smart cities1. La Regione supporta gli enti locali promuovendo l'adozione di strategie di pianificazione urbanistica per la realizzazione di città efficienti, partecipative, inclusive, moderne, sostenibili e turisticamente attrattive, anche grazie all'utilizzo di tecnologie digitali, in grado di garantire un elevato livello di qualità della vita dei cittadini, di ridurre le disuguaglianze economico-sociali e di accrescere la competitività delle imprese del sistema economico laziale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contri |
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Art. 53 - Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della competitività territoriale e l'offerta di prestazioni qualificate e differenziate a tutela degli operatori e dei cittadini sul territorio regionale, promuove, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, l'esercizio in forma societaria e associata delle attività professionali svolte dai professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile e da que |
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Art. 54 - Misure volte all’adozione di procedure semplificate per l’assegnazione dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea1. La Regione al fine di consentire, nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'Unione europea, uno sviluppo economico e occupazionale nonché un uso razionale delle relative risorse, promuove l'adozione di procedure semplificate volte a garantire |
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Art. 55 - Modifiche all’articolo 3, commi 37, 38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi all’erogazione di voucher per l’europrogettazione1. All'articolo 3 della L.R. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 56 - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e successive modifiche1. Alla L.R. 13/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: “a) promuovere e sostenere progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dagli organismi di ricerca, dalle imprese e dalle loro aggregazioni;”; |
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Art. 57 - Omissis
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Art. 58 - Sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall’insediamento di aziende operanti nel settore dell’aerospazio1. La Regione sostiene lo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio mediante la realizzazione di un piano di interventi infrastrutturali finalizzato all'innovazione e all'ammodernamento tecnologico, al recupero di siti industriali dismessi, all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e alla nascita di start up. 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, e definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanz |
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Art. 59 - Disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio1. Al fine di favorire il completamento delle opere di grande infrastrutturazione portuale strategiche per il sistema logistico e trasportistico laziale, la Regione concede all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale un contributo pari a euro 700.000,00, a decorrere dal 2021 e fino al 2041, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti con la Banca europea degli investimenti concernenti gli interventi pe |
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Art. 60 - Modifiche all’ articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici e disposizioni finanziarie1. Al comma 38 dell'articolo 1 della L.R. 14/2008 le parole: “ove |
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Art. 61 - Art. 62 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di governo del territorio, agricoltura e tutela della fauna selvatica |
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Art. 63 - Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità1. La Regione, nelle more dell'adozione di una legge organica in materia di espropri, detta disposizioni al fine di semplificare e accelerare l'azione amministrativa delle procedure espropriative per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità: a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti finalizzate alla tutela della pubblica e priva |
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Art. 64 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche1. Alla L.R. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente: “2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57-bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività: |
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Art. 65 - Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi” e alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” e successive modifiche1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 12/ |
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Art. 66 - Modifica all’articolo 2, comma 134 quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e successive modifiche1. Il comma 134-quinquies dell'articolo 2 della L.R. 7/2014 è sostituito dal seguente: |
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Art. 67 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e successive modifiche1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 1/2020, sono inseriti i seguenti: “3-bis. Il sistema autorizzativo e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1 nelle rispettive competenze conformano la loro azione al divieto di aggravio del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 2, della L. 241/1990. |
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Art. 68 - Art. 70 - Omissis
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Art. 71 - Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 1/1986 è aggiu |
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Art. 72 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche1. Alla L.R. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole: “della zona addestramento cani (ZAC).” sono inserite le seguenti: “Nelle zone con superficie fino a 100 ettari, purché delimitate da apposite recinzioni, è consentito, altresì, l'addestramento dei cani da seguita per la specie cinghiale, in regola con l'anagrafe canina. Con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura sono definiti requisiti e caratteristiche di tali recinzioni.”; b) dopo il comma 1 dell'articolo 31, è inserito il seguente: “1-bis. Entro il 30 settembre 2021 la Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari a stabilire la quota di onere per l'erogazione del contributo per la servitù venatoria di cui al comma 1, al quale si provvede con il gettito derivante dalla tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Entro il 31 dicembre 2021 la Giunta regionale adotta, altresì, il regolamento per l'erogazione dei contributi dovuti ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale. Le modalità di erogazione dei contributi per servitù venatoria e le relative quote sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.”; c) all'articolo 34: 1) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: “specie cacciabili” sono inserite le seguenti: “da |
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Capo VI - Disposizioni in materia di transizione ecologica e rifiuti |
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Art. 73 - Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche1. Alla L.R. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: “e l'installazione” sono sostituite dalle seguenti: “e delle piccole utilizzazioni locali mediante l'installazione”; b) all'articolo 4: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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Art. 74 - Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano energetico regionale, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ovvero di incentivazione della produzione, dello scambio e dell'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di promozione di nuove forme di consapevolezza e partecipazione sociale nell'uso intelligente dell'energia e dei consumi sostenibili, la Regione promuove e incentiva, in particolare nelle isole e nelle città portuali, la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito denominati gruppi di autoconsumatori, e di comunità di energia rinnovabile come definiti ai sensi della normativa vigente, con lo scopo di massimizzare l'autoconsumo, l'immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile mediante l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa. N7 2. I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono costituiti e agiscono nel rispetto e secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dai relativi provvedimenti attuativi. N7 3. La Regione concede un sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle |
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Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche1. Alla L.R. 16/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis - (Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dall'impiego di combustibili fossili) 1. Al fine di dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, tenuto conto della potenza installata sul territorio regionale, il piano energetico regionale (PER) contiene, nelle “Norme Tecniche di Attuazione” e, in particolare, nel relativo “Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano”, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, con effetto ostativo anche ai fini del rilascio dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili, anche in caso di sostituzione, modifica o riconversione di impianti esistenti. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'installazione di nuovi impianti alimentati a gas naturale con potenza termica inferiore alla soglia di cui al punto 1.1 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006. 3. Nelle more dell'approvazione del PER, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed ha durata ventennale, fermo restando il termine eventualmente più ampio che potrà essere successivamente determinato dalla vigenza delle corrispondenti disposizioni contenute nel PER.”. |
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Art. 76 - Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche1. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della L.R. 5/2014 le parole: “procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla veri |
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Art. 77 - Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 “Disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale” e successive modifiche1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 13/2019 è inse |
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Art. 78 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche1. Alla L.R. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 6 le parole: “e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2” sono soppresse; b) all'articolo 8, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Nelle zone umide, ovvero paludi, acquitrini, torbiere, bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, e più in generale le aree che costituiscono significativi habitat per gli uccelli acquatici, è vietato il sorvolo di velivoli civili e aeromobili a pilotaggio remoto di qualsiasi tipologia, salvo nei casi di sicurezza pubblica o dietro autorizzazione degli enti gestori, da concedere esclusivamente per scopi scientifici o di pubblica utilità. Ogni violazione è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 38.”; c) all'articolo 9: 1) al comma 1 le parole: “e dei contenuti del piano di cui all'articolo 7” sono soppresse; |
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»”1. Alla L.R. 8/2021 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 81 - Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica[1. La perimet |
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Art. 82 - Modifica della perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani1. La perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani, istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 (Istituzione del parco dei Castelli Romani), è ampliata secondo la planimetria in scala 1: 10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispe |
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Art. 83 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 24/1998 le parole: “ed il conseguente vincolo paesistico” sono sostituite dalle seguenti: “ma non estingue il vincolo paesistico ai sensi dell' |
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Art. 84 - Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche1. Alla L.R. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 85 - Sostegno per le funzioni di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti1. La Regione sostiene, a valere sulle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per g |
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Art. 86 - Disposizioni in materia di bonifica e ripristino ambientale1. La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. |
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Art. 87 - Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, la Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale effettuati dal proprietario non responsabile del sito contaminato e da altri soggetti interessati, ai sensi dell' |
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Art. 88 - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di patrimonio, contabilità, istituzionale, organi di garanzia, personale, enti locali, enti dipendenti e società controllate |
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Art. 89 - Alienazione del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori1. La Regione procede all'alienazione agli aventi titolo del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavorator |
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Art. 90 - Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relative a disposizioni in materia di fondi rustici appartenenti al patrimonio disponibile della Regione1. Al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 29/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In caso di migliorie apportate al fondo, autorizzate dal proprietario e conformi alla normativa urbanistica, anche se non riconosciute dallo stesso, il relativo costo di costruzione attualizzato è scomputato dal valore stimato del fondo ai fini dell'acquisto.”. |
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Art. 91 - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 concernente i complessi immobiliari dell’ex Opera nazionale pensionati d’Italia, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, ex Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e successive modifiche e all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo a disposizioni in materia di tributi e patrimonio1. Alla L.R. 70/1989 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel titolo le parole: “ai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali”; b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: “ai |
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Art. 92 - Art. 93 - Omissis
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Art. 94 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 relativo all’aggiornamento di disposizioni finanziarie di leggi regionali1. All'articolo 4 della L.R. 13/2018 sono apportate le seguen |
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Art. 95 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione1. Tenuto conto dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, r |
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Art. 96 - Omissis
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Art. 97 - Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 “Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali” e all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo all’istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione e successive modifiche1. Al comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 7/2016 le parole: “e speciali” sono soppresse. 2. All'articolo 81 della L.R |
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Art. 98 - Art. 100 - Omissis
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Art. 101 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”1. Alla L.R. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche; |
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Art. 102 - Modifica all’articolo 3, comma 130, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relativo a disposizioni per la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani1. Al comma 130 dell'articolo 3 della L.R. 17/2016 le parole: |
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Art. 103 - Trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative1. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti in proprietà a Roma Capitale l'infrastruttura, gli impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma-Giardinetti, già di proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e |
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Art. 104 - Misure per il rafforzamento della programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali1. La Regione implementa azioni mirate alla semplificazione e al rafforzamento delle competenze in materia di programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali, anche in vista della programmazione europea 2021-2027 e delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
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Art. 105 - Fondo per l’adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici1. La Regione supporta gli enti locali concedendo a comuni e alle loro forme associative contributi per gli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici, al fine di garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, ivi inclusi quelli a mobilità ridotta, e di assicurare adeguati livelli di sicurezza e igiene pubblica. 2. Per le finalità di |
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Art. 106 - Art. 107 - Omissis
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Art. 108 - Piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali1. Al fine di contribuire alla manutenzione delle strade montane, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta un piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali. A tal fine la Regione, per il tr |
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Art. 109 - Omissis
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Art. 110 - Modifiche all’ articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura e alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 della L.R. 4/2006, le paro |
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Art. 111 - Art. 112 Omissis
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 114 - Abrogazioni |
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Art. 115 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Omissis
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Allegato DRelazione descrittiva del perimetro Il perimetro del Parco regionale dell’Appia Anti |
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Allegato FRelazione descrittiva del perimetro Il perimetro del Parco suburbano dei Castelli Romani è ampliato a partire da via Giovanni Pascoli, 8, situata nel Comune di Marino. Da detto punto si amplia in linea retta verso nordovest, fino ad incontrare il confine comunale in via della Torre di Messer Paoli. La perimetrazione svolta a nord-est fino ad incontrare la ferrovia Roma - Albano, nel territorio del Comune di Ciampino. Il perimetro prosegue seguendo il tracciato della ferrovia verso nord-ovest per ricomprendere la Tenuta del Muro dei Francesi, di cui al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 22 ottobre 2015, escludendo il nucleo abitato dove si trova tra l’altro la Chiesa San Luigi Gonzaga. La perimetrazione arriva su via del Sassone e la percorre in direzione sud-ovest f |
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