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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 31/12/2016, n. 17
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/03/2024, n. 4
- L.R. 03/11/2023, n. 18
- L.R. 10/02/2022, n. 1
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- L.R. 20/05/2019, n. 8
- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 14/08/2017, n. 9
- L.R. 18/07/2017, n. 7
- Errata Corrige in B.U. 07/02/2017, n. 11
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - (Disposizioni varie)1-8. Omissis 9. Alla legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è abrogata; b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta) 1. Ai fini dell’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell’articolo 4, commi 5, 6 e 7, i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, ed una perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché dei fanghi, anche palabili. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative verifiche da parte delle strutture regionali competenti.”; c) l’articolo 11 è abrogato; d) al comma 1 dell’articolo 12 sono abrogate, in fine, le seguenti parole: “, al netto della quota spettante alle province”; e) il comma 2 dell’articolo 15 è abrogato. 10. All’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), il comma 2.1 è sostituito dal seguente: “2.1. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum nominati dal Presidente della Regione, così designati: a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente; b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste; c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste.”. 11. Al fine di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della Regione e di incentivare un uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente, attraverso il contenimento della dispersione delle acque emunte, dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente, sono inseriti i seguenti: “6-bis. Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l’importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a): a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento almeno l’85 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno; b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento meno dell’80 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno. 6-ter. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di cui al comma 6 bis, lettera b), i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, nei primi tre anni di attività. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, la predetta deliberazione prevede, tra l’altro, l’esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici. 6-quater. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6bis. 6-quinquies. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 6 bis, valutate in euro 45.000,00 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.”. 12. Omissis 13. La Regione, sulla base dei principi contenuti nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa “uno Small Business Act” per l’Europa) e COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello “Small Busìness Act” per l’Europa), nonché in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese) e di cui all’articolo 14, comma 5-bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e successive modifiche, favorisce la crescita economica e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), attraverso: a) l’adozione del Test MPMI; b) l’istituzione del Garante regionale per le MPMI. 14. Nell’ambito della procedura di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata all’articolo 71-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI, è introdotto il Test MPMI, quale procedura di valutazione ex ante. 15. Nell’ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, è istituito il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato Garante, che assicura il raccordo tra il tessuto imprenditoriale del territorio regionale e le istituzioni per l’attuazione dei principi dello “Small Business Act” di cui al comma 13. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico, previo parere della commissione consiliare competente, tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale che, in base al proprio curriculum vitae, comprovino il possesso di una elevata professionalità adeguata al ruolo e svolge le proprie funzioni, senza percepire alcun compenso aggiuntivo, con il supporto di una apposita struttura istituita ai sensi della normativa vigente. 16. La Giunta regionale assicura la formazione del personale delle strutture competenti all’effettuazione del Test MPMI, nonché del personale delle strutture preposte al coordinamento e al supporto normativo. 17. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, e le organizzazioni datoriali e sociali firmatarie del patto per il lavoro e per lo sviluppo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto con il quale, in particolare: a) stabilisce le procedure e le modalità per l’effettuazione del Test MPMI ed approva il relativo modello operativo; b) individua le funzioni e i compiti spettanti al Garante nonché i criteri per la nomina dello stesso. 18. Il Garante presenta una relazione semestrale in merito all’attività svolta alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico. 19. Agli oneri derivanti dalla costituzione della struttura a supporto dell’attività del Garante regionale per le MPMI si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese per il funzionamento della struttura a supporto dell’attività del Garante regionale per le MPMI”, con una dotazione finanziaria pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. 20-24. Omissis 25. Al fine di incrementare l’offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell’occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all’aperto anche nel periodo invernale. 26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. 27. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l’esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001. 28-38. Omissis 39. La Regione intende favorire la nascita in appositi spazi attrezzati per nuove comunità professionali destinate a “coworker” o “nomadworker” e a startup innovative e creative attraverso l’erogazione di risorse a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) disponibili a: a) concedere in uso gratuito spazi disponibili da destinare ad attività di “coworking”; b) impiegare le risorse previste per l’allestimento di spazi inutilizzati o sottoutilizzati da destinare ad accogliere esperienze di “coworking” e per la loro gestione e funzionamento. N15 40. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 39. 41-45. Omissis 46. La Regione conferisce annualmente il titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” (di seguito anche Titolo) ai comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e alle unioni di comuni. Il riconoscimento del Titolo premia un programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio. |
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Allegato A - Allegato B - Omissis
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Allegato CParte di provvedimento in formato grafico |
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