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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 21/04/2016, n. 3
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- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 14/08/2017, n. 9
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione sostiene l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle piccole utilizzazioni locali mediante l'installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dei principi generali derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, si intende per: a) risorse geotermiche ad alta entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150°C; b) risorse geotermiche a media entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90°C e 150°C; c) risorse geotermiche a bassa entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura di fluido reperito inferiore a 90°C; d) risorse geotermiche di interesse nazionale: risorse geotermiche ad alta entalpia o quelle economicamente utilizzabili per progetti geotermici con potenza erogabile di almeno 20 MW termici; e) risorse geotermiche di interesse locale: risorse geotermiche a media e bassa entalpia o quelle economicamente utilizzabili per progetti geotermici con potenza inferiore a 20 MW termici; f) piccole utilizzazioni locali: gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale così come definite dall’articolo 10 del d.lgs. 22/2010; N6 g) usi termici diretti: impiego del calore geotermico contenuto in rocce o acquiferi sotterranei per usi civili (climatizzazione degli ambienti, usi industriali, agricoli e zootecnici); h) acqua sotterranea: acqua che si trova entro gli interstizi o le fessure di un terreno o roccia, sia nella zona satura che in quella insatura. Il suo movimento nel sottosuolo è funzione della permeabilità del terreno o del mezzo roccioso che la contiene; |
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Art. 3 - (Disposizioni applicabili alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010 sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2022. |
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Art. 4 - (Differenziazione dei procedimenti)1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma l, del d.lgs. 22/2010 e di cui all’articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province nel rispetto della normativa statale e regionale di cui all’articolo 3, comma 2 e con le modalità previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).N2 1-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. |
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Art. 5 - (Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica regionale)1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale è istituita, presso la struttura regionale competente in materia ed a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, la banca dati degli impianti geotermici di cui alla presente legge denominata “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG). 2. Il proprieta |
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Art. 6 - (Divieti e vincoli)1. L’installazione di impianti geotermici di cui alla presente legge è vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2009, n. 445 (D.C.R. |
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Art. 7 - (Vigilanza ed obblighi dei proprietari degli impianti)1. La Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge accedendo alle informazioni contenute nel RIG. N3 |
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Art. 8 - (Diffida, decadenza, revoca e sanzioni amministrative)1. Salvo quanto previsto al comma 5, nel caso di violazioni di una o più prescrizioni od obblighi ai quali il titolo abilitativo alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010 sia condizionato, ovvero nel caso di impedimenti da parte del titolare allo svolgimento dell’attività di vigilanza, la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune diffida il titolare del titolo stesso a provvedere alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l’eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell’esercizio dell’impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l’adempimento agli obblighi ed alle prescrizioni violati. La Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune, qualora siano de |
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Art. 9 - (Regolamento di attuazione ed integrazione)1. La Giunta regionale con uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce: |
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Art. 10 - (Disposizione transitoria)1. I proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della |
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Art. 11 - (Disposizione finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. |
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Art. 12 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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