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L. R. Lazio 07/08/2020, n. 9

Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 30/12/2020, n. 25
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 de

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Art. 2 - (Definizione e tipologie)

1. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

2. I comuni ricompresi nella definizione di cui al comma 1 sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Ai piccoli comuni sono concessi, ai sensi della presente legge, contributi regionali qualora rientrino, in particolare, in una delle seguenti tipologie:

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Art. 3 - (Linee generali di intervento)

1. L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio in particolare per contrastare il dissesto idrogeologico e per la piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni, oltre che una risorsa per lo sviluppo delle piccole imprese e del turismo.

2. La Regione, al fine di mantenere l’equilibrio demografico del suo territorio, favorisce la residenza nei piccoli comuni tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

3. La presente legge promuove l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare lo spopolamento, il depauperamento e di incentivare l’afflusso turistico. In particolare, la Regione:

a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplifi

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CAPO II - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ESSENZIALI
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Art. 4 - (Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni e le unioni di comuni, possono promuovere nei piccoli comuni l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla cultura, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni, anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

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Art. 5 - (Disposizioni in materia di servizi scolastici)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e nell’esercizio della propria competenza in mat

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CAPO III - MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E L’ABBANDONO. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE
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Art. 6 - (Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti nel piano di cui all’articolo 13, concede contributi ai piccoli comuni, in particolare, per:

a) valorizzare, conservare o risanare gli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante le iniziative individuate nell’ambito della strategia di green community di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy

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Art. 7 - (Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei piccoli comuni e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, suddiviso in tre annualità, per coloro che intendono trasferire la propria residenza e domicilio in uno dei comuni della Regione con popolazione inferiore a 5.000 a

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Art. 8 - (Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i piccoli comuni possono promuovere nel proprio territorio, d’intesa con la Regione, la realizzazione di borghi tematici ricettivi o strutture r

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CAPO IV - VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TIPICI LOCALI
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Art. 9 - (Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici dei piccoli comuni per la valorizzazione dei medesimi prodotti tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di p

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CAPO V - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali ed imprenditoriali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie di propria competenza e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

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CAPO VI - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. INFORMATIZZAZIONE
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Art. 11 - (Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi)

1. Per facilitare i piccoli comuni nell’accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzion

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Art. 12 - (Semplificazione della rendicontazione)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro concessi a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione

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CAPO VII - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
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Art. 13 - (Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di seguito denominato Piano. Il Piano individua gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, finanziati con il fondo di cui all’articolo 15 e assicura priorità, in particolare, per:

a) la qualificazione e la manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché gli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologi

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Art. 14 - (Disposizione di prima attuazione)

1. In sede di prima attuazione il Piano è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 15 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti“ e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte corrente” e del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a complessivi 500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a complessivi 1.500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti:

a) per la parte corrente, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) per la parte in conto capitale, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 350.000,00 euro, per l’anno 2021 e 100.000,00 euro, per l’anno 2022, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 36 a 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e per 1.150.000,00 euro, per l’anno 2021 e 1.400.000,00 euro, per l’anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla prestazione dei servizi essenziali nonché a valor

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