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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 29/12/2014, n. 15
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- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 04/06/2018, n. 3
- L.R. 31/12/2016, n. 17
- L.R. 31/12/2015, n. 17
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espre |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. In attuazione dell’articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione |
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CAPO II - Spettacolo dal vivo e promozione culturale |
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Art. 3 - (Spettacolo dal vivo)1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare: a) le attività di produzione; b) le attività di rappresentazione; c) le attività di esercizio teatrale; d) le attività di circuitazione; e) le attività laboratoriali e formative; f) le attività di promozione, di ricerca e di studio; g) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi; h) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico. 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: a) la pro |
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Art. 4 - (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizz |
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Art. 5 - (Spazi per lo spettacolo dal vivo)1. La Regione sostiene e promuove le attività volte all'esercizio e alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi |
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Art. 6 - (Impresa culturale e creativa)1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso le diverse forme giuridiche. 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: |
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Art. 7 - (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36; b) Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15; c) Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 15/1998; d) Fondazione Musica per Roma, ai sen |
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Art. 7-bis - (Centro della musica popolare del Lazio)1. Per la finalità di valorizzare il patrimonio etn |
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Art. 8 - (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)1. La Regione promuove le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l’eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo. 2. L’albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte: una per le bande musicali, una pe |
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Art. 9 - (Albo regionale dei festival del folklore)1. La Regione, nell’ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell’identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori. 2. In conformità a quanto previsto dal |
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Art. 10 - (Promozione culturale)1. Per promozione culturale si intende le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Lazio. 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: |
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Art. 11 - (Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali)1. La Regione sostiene e promuov |
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Art. 12 - (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)1. La Regione riconosce la funzione propedeutica dell’educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica e, a tal fine, sostiene i progetti realizzati senza fine di lucro nel territorio regionale e basati su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento ed un’ampia diffusione, svolti dalle impres |
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Art. 12-bis - (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale)1. La Regione, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle scuole di educazione musicale di cui all'articolo 12, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco regionale d |
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Art. 12-ter - (Valorizzazione delle Scuole d’arte del Lazio e relativo elenco regionale)1. La Regione, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle Scuole d’arte del Lazio, tra le quali, in particolare, teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, riconosce e sostiene le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione |
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Art. 12-quater - (Promozione delle libere espressioni artistiche di strada)1. La Regione promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di strada di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite su suolo pubblico. 2. Le attività di libera espressione artistica di strada vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limita |
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CAPO III - Programmazione e attuazione |
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Art. 13 - (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali)1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consiliare permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per l |
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Art. 14 - (Programma operativo annuale degli interventi)1. Ai fini dell’attuazione del documento di indirizzo, annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all’approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguit |
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Art. 15 - (Modalità di attuazione degli interventi)1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, dall’articolo 8, comma 5 e dall’articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante: a) concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo; b) contratti e procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, ove applicabili; N11 c) altre forme di partenariato o stipula di apposite co |
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CAPO IV - Organismi e strutture di supporto |
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Art. 16 - (Sportello regionale per i rapporti con l’Unione europea e con altri paesi esteri)1. La Regione istituisce, sentita la commissione competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo Sportello regionale per i rapporti con l’Unione europea e con altri paesi esteri, in relazione alle attività di spetta |
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Art. 17 - (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum. 2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed è composto: a) dall’Assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato, con |
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Art. 18 - (Principi a tutela della trasparenza)1. La Regione si impegna a dare la massima pubblicità ad ogni bando, assegnazione, |
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CAPO V - Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie |
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Art. 20 - (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. |
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Art. 21 - (Disposizioni transitorie)1. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione dei documenti di cui agli articoli 13 e 14, del regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 e della costituzione del Forum, che comunque non può avvenire oltre il 31 mag |
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Art. 22 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio); b) legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio); c) legge regionale 17 maggio 1985, n. 71 relativa a modifiche alla l.r. 21/1984; d) articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 65 relativo a modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/1985; e) legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 (Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio); |
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Art. 23 - (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, commi |
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Art. 24 - (Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali)1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui all’articolo 10 è isti |
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Art. 25 - (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che opera |
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Art. 26 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d), all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ed all'articolo 6, comma 2, lettere a), c) e d), e degli interventi di parte corrente di cui agli articoli 3, 4, 5, commi da 1 a 3, all'articolo 6, comma 3, ed agli articoli 8 e 12. Nel predetto fondo confluiscono: a) per il finanziamento degli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale di conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo triennio, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 1.300.000,00 per l'anno 2014 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" nonché l |
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Art. 27 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
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