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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 13/01/1984, n. 2
L. R. Lazio 13/01/1984, n. 2
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 24/05/1990, n. 63
- L.R. 28/09/1984, n. 64
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Art. 1 - (Istituzione)Allo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fi |
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Art. 2 - (Delimitazione e gestione)Il perimetro del parco suburbano dei Castelli Romani è fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge |
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Art. 3 - (Statuto ed organi del consorzio)Entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione del parco delibera un proprio statuto che viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti. Lo statuto deve prevedere, tra l’altro: 1) la sede del consorzio; 2) le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi per quanto non previsto dalla presente legge. |
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Art. 4 - (Convocazione del consorzio di gestione) |
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Art. 5 - (Commissione consultiva tecnico - scientifica)Il consorzio di gestione, a supporto delle attività dell’ufficio tecnico di cui al precedente articolo 3, nomina una commissione tecnico - scientifica composta da: 1) un esperto in problemi di idrobiologia ed acquacoltura, designato dalla Giunta regionale; |
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Art. 6 - (Direttive per la perimetrazione definitiva del parco) |
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Art. 7 - (Direttive per la formazione del piano di assetto e del programma di attuazione)A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere fra l'altro, oltre alla proposta di perimetrazione definitiva, le previsioni e gli eventuali progetti per: |
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Art. 8 - (Norme transitorie di salvaguardia)Fino all’entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 , si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo: 1) nelle zone residenziali non classificabili come “zone A o B” del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’interno del 2 aprile 1968, e salvo che non si tratti di interventi in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, l’edificazione prevista nelle norme di piano deve procedere esclusivamente a seguito di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, anche se ciò non sia previsto nelle norme del piano regolatore generale. I suddetti strumenti urbanistici attuativi che non siano stati già definitivamente approvati o, se trattasi di lottizzazioni, già stipulate, debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione entro il termine di novanta giorni da quando la richiesta sia pervenuta all’assessorato regionale all'urbanistica. L’autorizzazione è data con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni da q |
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Art. 9 - (Norme particolari)Nell’ambito del parco istituito con la presente legge non si applica quanto previsto nell’ultimo comma dell’articolo 14 della legge regionale 28 |
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Art. 10 - (Norme finanziarie)Per la realizzazione del parco regionale suburbano dei Castelli romani è autorizzata per l’anno finanziario 1984 la spesa di L. 500 milioni. Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo denominato: “Contributi per la gestione del parco regionale suburbano dei Castelli rom |
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Art. 11 - (Sanzioni)Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel r |
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Allegato - Omissis |
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