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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/06/2022, n. 10
L. R. Lazio 17/06/2022, n. 10
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L. R. Lazio 17/06/2022, n. 10
- L.R. 11/04/2024, n. 5
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, la normativa internazionale e statale, i principi di cui agli |
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Art. 2 - (Interventi)1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche e dalle altre leggi regionali indicate all’articolo 20 la Regione, in particolare: a) pone in essere azioni volte a concorrere alla rimozione e alla prevenzione delle barriere di ogni natura che impediscono il pieno sviluppo della persona con |
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Art. 3 - (Modalità di attuazione e budget di salute)1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali ai processi di co-programmazione e co-progettazione degli interventi di cui all’articolo 2, nonché la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. |
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Art. 4 - (Caregiver familiare) |
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Art. 5 - (Attività informative e di sensibilizzazione)1. La Regione, nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare: a) realizza e promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare gli stereotipi, le discriminazioni, dirette e indirette, lo stigma, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul genere e sull’età, e a diffondere una concezione della disabilità con al centro la persona e i suoi diritti; |
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Art. 6 - (Politiche del lavoro e dell’occupazione)1. La Regione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quella statale e regionale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e, in particolare, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 concernente disposizioni per il diritto al lavoro delle persone disabili e successive modifiche e della l.r. 11/2016, promuove interventi, compresi percorsi di riqualificazione professionale, per l’inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche con bisogno di supporto intensivo. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) coordina le politiche per l’inserimento lavorativo e l’inclusione attiva delle persone con disabilità; b) favorisce l’adozione di provvedimenti normativi di semplificazione delle politiche di accesso al mondo del lavoro, promuovendo interventi volti al miglioramento del funzionamento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla l. 68/1999, monitorandone l’effettiva attuazione, anche con l’uso di nuove tecnologie; c) riconosce l’alto v |
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Art. 7 - (Politiche, servizi e modelli organizzativi per l’autonomia, la vita indipendente e l’inclusione nella società)1. La Regione riconosce l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e a essere incluse nella collettività, con la libertà di scegliere su base di uguaglianza con gli altri. La Regione garantisce il pieno protagonismo delle persone con disabilità o di chi ne fa le veci nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa, anche con l’obiettivo di superare ogni forma di segregazione. 2. La Regione promuove l’obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, supportata solo per gli interventi strettamente necessari dai soggetti a ciò autorizzati per l'esercizio delle responsabilità familiari o per altre forme di protezione giuridica. 3. La Regione promuove la vita indipendente, sostiene l’autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell’abitare che favoriscono l’autonomia delle persone, attraverso misure, interventi e modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all’esterno della famiglia di origine e, ove possibile, di percorsi di deistituzionalizzazione, attraverso il budget di salute, sviluppando l’integrazione socio-sanitaria fra gli stessi. Gli interventi e servizi di cui all’articolo 12 della l.r. 11/2016 sono erogati da strutture autorizzate e accreditate, in coerenza con l'esercizio del diritto di scelta dell'utente; vengono avviati progetti sperimentali e servizi innovativi nell’ambito della residenzialità sociale, del cohousing e di modelli abitativi solidali |
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Art. 8 - (Accessibilità e mobilità personale)1. La Regione, al fine di favorire l’autonomia delle persone con disabilità, garantisce l’accessibilità ai mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture nonché alle strutture e ai servizi offerti al pubblico e promuove la piena informazione e comunicazione, con linguaggio universale e semplificato e in modalità singola e integrata, su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane che nelle aree extraurbane. 2. La Regione, al fine di garantire l'accessibilità agli edifici e alle strutture pubbliche e private, nonché la viabilità da parte di tutti i cittadini, promuove interventi di edilizia per l’adeguamento degli immobili e degli spazi urbani. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in particolare: |
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Art. 9 - (Politiche per l’inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva)1. La Regione, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione e nel rispetto, in particolare, delle competenze statali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione nonché in raccordo con la programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove: a) progetti finalizzati all’accrescimento dell’autonomia e all’acquisizione delle competenze degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli istituti formativi di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema e |
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Art. 10 - (Salute, percorsi di abilitazione e riabilitazione)1. La Regione adotta misure necessarie al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità e di garantire la parità di trattamento nell’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie, comprese quelle per la salute sessuale e riproduttiva. 2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità come patologia attraverso una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello bio-psico-sociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia, anche attraverso aggiornamenti periodici sulla disabilità per il personale sanitario, nonché adottando strumenti di valutazione e autovalutazione sviluppati e riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). 3. La Regione, anche per favorire la prevenzione sanitaria, prevede, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di |
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Art. 11 - (Politiche di welfare abitativo)1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo a favore delle persone con disabilità: a) promuove, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, interventi per consentire e migliorare, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’accessibilità e la fruibilità degli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; |
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Art. 12 - (Cultura e turismo)1. La Regione promuove e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità ad iniziative ed eventi culturali, ai beni culturali, ai percorsi turistici, alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari, ai cinema, ai teatri e ai siti museali favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive e psichiche di ogni persona. 2. La Regione nella concessione di benefici per la realizzazione di progetti in ambito culturale e turistico, riconosce titoli preferenziali ai progetti che favoriscono la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità a luoghi ed eventi culturali e turistici, anche con il ricorso a strumenti tecnologici. 3. La Regione garantisce alle persone con disabilità l’accesso alle informazioni relative a eventi, strutture, |
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Art. 13 - (Politiche per la promozione dell’attività sportiva)1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sport, il ruolo sociale dello sport in favore delle persone con disabilità, attraverso: a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli; b) il sostegno all’attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizi |
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Art. 14 - (Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità)1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, di seguito denominato Tavolo. 2. Il Tavolo è la sede di confronto permanente |
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Art. 15 - (Cabina di regia)1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte: a) l’Assessore o l’Assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli Assessori o le Assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge; b) i Direttori o le Direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge; |
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Art. 16 - (Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità)1. La Regione, con la presente legge, incentiva la semplificazione amministrativa al fine di superare la stratificazione normativa, la sovrapposizione |
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Art. 17 - (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regiona |
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)1. Alla l.r. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente” e del “Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. 2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate: a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 7 e 10: 1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 14.980.000,02 per l’anno 2022, euro 16.030.000,00 per l’anno 2023 ed euro 16.050.000,00 per l’anno 2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità - pari a euro 2.100.000,00 per l’anno 2022 ed euro 600.000,00 per l’anno 2023, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa -, entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche - Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive - , iscritte nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” della missione 12, titolo 1; 2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA) di cui all’articolo 1, comma 1264, della l. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma 254, della l. 205/2017 e successive modifiche ed il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3 della l. 112/2016 e successive modifiche; |
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