L. R. Lazio 10/08/2016, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 10/08/2016, n. 11

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. La Regione, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si ispira ai principi ed ai valori contenuti nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata

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Art. 2 - (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, assume, quale punto di riferimento per le proprie politiche sociali, la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, di cui all’articolo 16 della l. 328/2000, e la centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità, allo scopo di:

a) sviluppare la giustizia sociale e la propria dignità;

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Art. 3 - (Definizione del sistema integrato)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, è il complesso di prestazioni sociali in favore della persona, risultante dalla cooperazione dei soggetti di cui al capo IV.

2. Il sistema int

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Art. 4 - (Obiettivi)

1. Il sistema integrato persegue i prioritari obiettivi:

a) rispetto della dignità della persona, della riservatezza sulle informazioni che la riguardano e del suo diritto di scelta fra le prestazioni erogabili;

b) riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;

c) universalità dell’offerta dei servizi e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio regionale;

d) interventi finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito, anche attraverso il riconoscimento del reddito minimo garantito, al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno, con particolare riferimento alle persone senza dimora, compresi i padri separati;

e) mantenimento a domicilio delle persone anziane, delle persone disabili e di quelle con disagio psichico e sostegno alle famiglie che si fanno carico del bisogno di cura;

f) tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comun

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Art. 5 - (Principi e criteri organizzativi)

1. Il sistema integrato persegue i seguenti principi:

a) centralità della persona prima destinataria degli interventi e dei servizi;

b) rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza degli utenti;

c) universalità dell’offerta dei servizi e garanzia dei livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio regionale;

d) promozione di servizi che favoriscono il mantenimento, l’inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico, lavorativo e sociale di persone a rischio di emarginazione, di disagio ed esclusione sociale; N10

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Art. 6 - (Accesso al sistema integrato)

1. Accedono al sistema integrato, attraverso la presa in carico, sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione del piano personalizzato di assistenza di cui all’articolo 9:

a) i cittadini residenti nei comuni della Regione, senza distinzione di carattere politico, religioso, ideologico, sessuale, etnico e di provenienza, economico e sociale;

b) i minori stranieri non accompagnati che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio regionale privi di assistenza e rappresentanza legale;

c) minori stranieri, figli di genitori non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno;

d) le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, indipendentemente dallo status giuridico e dalla provenienza;

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Art. 7 - (Diritti degli utenti)

1. La Regione riconosce agli utenti del sistema integrato:

a) il diritto ad essere compiutamente informati sulla disponibilità delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l’accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e modalità di erogazione, nonché sulle possibilità di scelta delle stesse;

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Art. 8 - (Sistema integrato e welfare comunitario)

1. Gli interventi di promozione della convivenza e della coesione sociale, della prevenzione e gestione dei conflitti individuali e

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Art. 9 - (Piano personalizzato di assistenza)

1. Il piano personalizzato di assistenza, di seguito denominato piano personalizzato, è predisposto, d’intesa con il beneficiario, con il suo tutore legale o eventualmente con i suoi familiari, dal servizio sociale professionale di cui all’articolo 24, in collaborazione con le competenti strutture delle aziende sanitarie locali, al fine di coordinare ed integrare gli interventi, i servizi e le prestazioni del sistema integrato ed indica in particolare:

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CAPO II - POLITICHE DEL SISTEMA INTEGRATO
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Art. 10 - (Politiche in favore delle famiglie e dei minori)

1. Il sistema integrato, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, lettera b), dello Statuto, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e garantisce alla persona minore di età la protezione e gli interventi necessari ad un pieno e armonioso sviluppo psicofisico.

2. Le politiche in favore della famiglia anche in coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti:

a) il sostegno alla genitorialità;

b) l’educazione e la promozione alla maternità ed alla paternità libere e responsabili nonché la tutela sociale della gravidanza e della maternità nelle sue diverse fasi;

c) il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio economico con particolare riguardo alle famiglie numerose ai sensi dell’articolo 31 della Costituzione;

d) il sostegno ai nuclei monoparentali e alle ragazze madri, promuovendo l’accesso al lavoro, ai servizi sociali, sanitari, nonché soluzioni abitative e modelli innovativi di accoglienza alloggiativa;

e) il sostegno nei casi di abusi fisici e psicologici all’interno o all’esterno dell’ambito familiare e/o scolastico, nei fenomeni di bullismo o cyber bullismo, negli abusi sui minori attraverso internet, nonché alla prevenzione di tutti quei rischi derivanti da un uso improprio di internet da parte dei minori che determina la visione inappropriata di contenuti, contatti o discriminazio

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Art. 11 - (Politiche in favore di bambini e adolescenti per la prevenzione e il trattamento del disagio psicopatologico)

1. ll sistema integrato sostiene la promozione del benessere e garantisce al minore la protezione e gli interventi di cura necessari per il disagio psichico.

2. Le politiche in favore delle persone di cui al comma 1 sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti:

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Art. 12 - (Politiche in favore delle persone con disabilità e delle persone con disagio psichico)

1. Il sistema integrato sostiene il diritto delle persone con disabilità o con disagio psichico alla piena integrazione e partecipazione sociale, anche favorendo l'esercizio della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità.

2. Le politiche in favore delle persone di cui al comma 1 sono perseguite anche con l’ausilio delle nuove tecnologie prioritariamente attraverso interventi e servizi riguardanti:

a) percorsi tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con persone con disabilità o disagio psichico a carico;

b) assistenza personale, per l’aiuto alla persona nella gestione della vita quotidiana, per l’accompagno, la mobilità, l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo;

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Art. 12-bis - (Assistenza psicologica sperimentale)

N16

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva, con deliberazione della Giunta regionale, protocolli sperimentali, per un per

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Art. 13 - (Politiche in favore delle persone anziane)

1. Il sistema integrato sostiene la tutela e la valorizzazione delle persone anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di prestazioni sociali.

2. Le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti:

a) la socializzazione e la semplificazione nell’accesso ai servizi culturali, ricreativi, sportivi, per la mobilità, e miglioramento del r

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Art. 14 - (Politiche in favore degli immigrati e di altre minoranze)

1. Il sistema integrato sostiene l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone immigrate attraverso interventi e servizi riguardanti la rimozione degli ostacoli che si oppongono all’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini immigrati, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2008,

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Art. 15 - (Politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale)

1. Il sistema integrato sostiene la tutela delle persone vittime di violenze sessuali, abusi psicologici, maltrattamenti, sfruttamento e di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale, anche in ambito familiare o lavorativo, nonché delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale, attraverso la realizzazione di interventi e servizi di rete in grado di offrire una risposta adeguata e appropriata.

2. Le politiche in favore delle persone di cui al comma 1 sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti:

a) il sostegno ma

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Art. 16 - (Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali)

1. Il sistema integrato sostiene le persone detenute e in regime di semilibertà e promuove, in collaborazione con i competenti uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, servizi ed interventi volti in particolare a:

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Art. 17 - (Politiche in favore delle persone dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari)

1. Il sistema integrato attiva servizi ed interventi in favore delle persone dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il co

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Art. 18 - (Politiche in favore delle persone senza dimora)

1. Il sistema integrato favorisce l’inclusione sociale delle persone senza dimora, anche a causa di separazione coniugale, sfratto o nuove forme di povertà e promuove interventi e servizi volti in particolare a:

a) sostenere l’attivazione di centri e di forme di accoglienza anche innovative per la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti individuali;

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Art. 19 - (Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)

1. Il sistema integrato, nell’ambito delle politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modifiche e delle persone con problemi di dipendenza da gioco d’azzardo patologico di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP) e successive modifiche nonché di altre forme di dipendenze anche non legate a sostanze, in un’ottica di integrazione socio-sanitaria, in particolare, promuove:

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Art. 20 - (Politiche abitative e rigenerazione urbana)

1. Il sistema integrato, al fine di favorire le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, inclusi le donne e gli uomini in stato di separazione, connesso a carenze abitative, nonché la deistituzionalizzazione di soggetti ospitati presso strutture residenziali, con particolare riferimento alle famiglie numerose o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l’integrazione tra le politiche d’inclusione sociale e le politiche abitative e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a) individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi per categorie svantaggiate, anche attraverso l’utilizzo di forme di co-housing, condomini solidali, canoni di locazione agevolati, ospitalità temporanea ed operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all’articolo 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche;

b) individuazione di immobili di proprietà privata da destinare ad alloggi a prezzi calmierati per categorie svantaggiate, previo accordo con i proprietari;

c) miglioramento delle condizioni abitati

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Art. 21 - (Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

1. Il sistema integrato promuove l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche.

2. Le politiche in favore dei soggetti di cui al comma 1 sono perseguite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento al lavoro delle categorie protette, attraverso, in particolare, i seguenti interventi e servizi:

a) la verifica del rispetto della normativa in materia di assunzione delle persone disabili da parte delle aziende in sede di affidamento di forniture e servizi alla Regione, agli enti pubblici dipendenti dalla Regione, agli enti locali;

b) la promozione e il sostegno di progetti per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunica

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CAPO III - INTERVENTI E SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO
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Art. 22 - (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Il sistema integrato garantisce l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione così come definiti dall’articolo 22 della l. 328/2000.

2. La Regione e gli enti locali, secondo le modalità indicate dal piano regionale degli int

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Art. 23 - (Servizio di segretariato sociale)

1. Il servizio di segretariato sociale ha l’obiettivo di promuovere l’esigibilità dei diritti sociali ed è finalizzato a favorire l’accesso della persona ai servizi del sistema integrato ed in particolare:

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Art. 24 - (Servizio sociale professionale)

1. Il servizio sociale professionale lavora in stretta collaborazione e interconnessione con il servizio di segretariato sociale ed è finalizzato alla valutazione dei bisogni della persona che richiede prestazioni al sistema integrato ed alla sua effettiva presa in carico.

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Art. 25 - (Assistenza economica e assegni di cura)

1. Gli interventi di assistenza economica consistono nell’erogazione, a favore del singolo o della famiglia, di contributi con carattere di:

a) continuità, se finalizzati all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare in difficoltà per il soddisfacimento dei bisogni primari, con l’obiettivo di favorire anche l’inserimento socio-lavorativo, al fine d

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Art. 26 - (Servizio di assistenza domiciliare)

1. L’assistenza domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché a famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento:

a) area dell’invecchiamento;

b) area della disabilità e del disagio psichico;

c) area dell’età evolutiva e giovanile.

2. L’assistenza domi

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Art. 27 - (Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna)

1. La mensa sociale e il centro di accoglienza notturna sono servizi gratuiti tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 offrono vitto ed alloggio notturno a persone che temporaneamente non possono provvedervi e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato ai fini dell’inserimento in un percorso assistenzial

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Art. 28 - (Centro diurno e centro anziani)

1. Il centro diurno è una struttura di tipo aperto che fornisce prestazioni socioeducative, di socializzazione, di aggregazione e di recupero, destinate ai soggetti in età evolutiva, alle persone con disabilità ed alle persone con disagio psichico, è collegato con le strutture ed i servizi del territorio e può offrire anche prestazioni di supporto all’assistenza domiciliare nonché servizi tesi a dare risposta ai bisogni degli anziani affetti da Alzheimer.

2. Il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e

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Art. 29 - (Servizi per la vacanza)

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane e alle persone con disabilità per fornire periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago, consentendo altresì ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo.

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Art. 30 - (Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale)

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento è un servizio che affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile

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Art. 31 - (Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, erogano prestazioni socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a minori, alle persone disabili, alle persone con disagio psichico

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Art. 32 - (Autorizzazione e accreditamento)

1. L’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al presente capo, sono rilasciate, secondo quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e dalla

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Art. 32-bis - (Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)

N13

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informa

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CAPO IV - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
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Art. 33 - (Regione)

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti previsti dall’articolo 149 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale, garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche familiari, educative, ricreative, sportive, formative, del lavoro, della mobilità, della casa, dell'ambiente, dell’immigrazione, di risocializzazione dei minori e degli adulti detenuti o ammessi alle pene alternative, dello sviluppo socioeconomico.

2. La Regione, in particolare:

a) approva il piano sociale regionale di cui all’articolo 46 e determina gli obiettivi, le risorse e gli strumenti della programmazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nonché una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa;

b) assicura il rispetto e la omogenea distribuzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 in tutto il territorio regionale, individua eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e fissa parametri di riferimento per il personale dei servizi sociali;

c) garantisce l’integrazione tra i servizi sociali a rilevanza sanitaria e i servizi sanitari a rilevanza sociale;

d) determina gli ambiti territoriali ottimali, di norma coincidenti con i distretti socio sanitari, per la gestione del sistema integrato e per l’integrazione sociosanitaria e ne garantisce e favorisce la gestione associata;

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Art. 34 - (Città metropolitana di Roma Capitale e province)

1. In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nelle more della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle re

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Art. 35 - (Comuni)

1. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato.

2. La Regione individua nella gestione associata da parte dei comuni, nell’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 43, secondo le forme associative previste dalla normativa vigente, la modalità attraverso la quale perseguire l’efficacia e l’efficienza del sistema integrato, anche al fine di garantirne il coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, i comuni associati, in particolare:

a) pianificano, progettano e rea

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Art. 36 - (Roma Capitale)

1. Roma Capitale, in armonia con il quadro delineato dalla l. 56/2014 e successive modifiche, nonché dai relativi interventi attuativi, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, conc

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Art. 37 - (Aziende sanitarie locali)

1. Le aziende sanitarie locali garantiscono, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei program

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Art. 38 - (Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP)

N15

1. Le ASP di cui alla L.R. n. 2/2019 e successive modifiche conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della presente legge, intervengo nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. I soggetti pubblici del sistema integrato de

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Art. 39 - (Terzo settore)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato.

2. Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore:

a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;

b) le associ

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Art. 40 - (Servizio civile volontario)

1. La Regione, attraverso l’approvazione di un’apposita legge regionale, promuove lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi, allo scopo di:

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Art. 41 - (Partecipazione al sistema integrato)

1. La Regione e gli enti locali assicurano l’attuazione della presente legge garantendo la consultazione dei cittadini e degli utenti, sia come singoli

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Art. 42 - (Relazioni sindacali)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l’attuazione del

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CAPO V - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO LOCALE
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3023253 11542998
Art. 43 - (Distretto socio-sanitario)

1. Il distretto socio-sanitario costituisce l’ambito territoriale ottimale all’interno del quale i comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000

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3023253 11542999
Art. 44 - (Organismi di indirizzo e programmazione)

1. Le funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario sono svolte:

a) dal comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni aderenti alla convenzione, in caso di utilizzazione della forma associativa di cui all’articolo 30 del d.lgs. 267/2000;

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3023253 11543000
Art. 45 - (Ufficio di piano)

1. I comuni del distretto socio-sanitario si dotano di un ufficio tecnico-amministrativo, denominato ufficio di piano, con funzioni propositive nei confronti degli organismi di cui all’articolo 44 e di organizzazione e gestione dei servizi erogati a livello distrettuale.

2. L’ufficio di piano provvede, in particolare, a:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 44, comma 3, lettera a), la proposta di piano sociale di zona di cui all’articolo 48 e curarne l’attuazione;

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CAPO VI - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
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Art. 46 - (Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. La Regione approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato piano sociale regionale, integrato con il piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale, sportiva ed abitativa.

2. Il piano sociale regionale definisce la programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato e individua in particolare:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire in relazione agli stati di bisogno ed ai fattori di rischio sociale da contrastare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale per quanto concerne gli obiettivi da realizzare attraverso prestazioni socio-sanitarie integrate;

b) gli stati di bisogno nonché le aree e le azioni prioritarie di intervento;

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Art. 47 - (Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale)

1. Lo schema del piano sociale regionale è predisposto dalla Giunta regionale ed è sottoposto al parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria regionale di cui all’articolo 55, di Roma Capitale, della delegazione del CAL, delle reti associative di secondo livello del terzo settore, dell’Osservatorio permanente sulle famigl

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Art. 48 - (Piano sociale di zona)

1. Il piano sociale di zona, predisposto sulla base delle indicazioni del piano sociale regionale, è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale da realizzare nell’ambito del distretto socio-sanitario, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

2. Il piano sociale di zona, previa analisi e valutazione dei bisogni e dell’offerta dei servizi nell’ambito territoriale di riferimento, è definito in coerenza con la programmazione sanitaria di ambito regionale distrettuale e dell’azienda sanitaria locale e prevede in particolare:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;

b) gli obiettivi economici e finanziari da assegnare ai responsabili dell’attuazione del piano finalizzati alla loro valutazione;

c) la progr

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Art. 49 - (Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Il sistema informativo dei servizi sociali della Regione (SISS) istituito ai sensi dell’articolo 21 della l. 328/2000, organizza, anche in collaborazione con l’Osservatorio permanente sulle famiglie della Regione, istituito ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto, i flussi informativi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, dalle province e dagli altri soggetti del sistema integrato, al fine di:

a) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;

b) fornire un servizio informativo aperto e accessibile agli utenti sui servizi e sugli interventi del sistema integrato nonché sui soggetti

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Art. 50 - (Verifiche)

1. La Giunta regionale verifica:

a) la coerenza dei piani sociali di zona alle indicazioni del piano sociale regionale;

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CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
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Art. 51 - (Integrazione socio-sanitaria)

1. Sono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita.

2. Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell’articolo 3-septies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) si distinguono in:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenime

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Art. 52 - (Punto unico di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie con continuità assistenziale)

1. Al fine di favorire la fruizione da parte degli utenti dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari erogati nell’ambito del distretto, i comuni e le aziende sanitarie locali istituiscono in ogni ambito territoriale ottimale un punto unico di accesso all’insieme dei servizi stessi (PUA).

2. Sono funzioni specifiche del PUA:

a) orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale e sulle modalità per accedere

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Art. 53 - (Presa in carico integrata della persona e budget di salute)

1. Il piano personalizzato, in presenza di bisogni complessi della persona che richiedono l’intervento di diversi servizi ed operatori sociali, sanitari e socio educativi, è predisposto da apposita unità valutativa multidisciplinare, attivata dal PUA, d’intesa con l’assistito ed eventualmente con i suoi familiari, in base ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell’intensità e della durata dell’intervento assistenziale.

2. Il piano personalizzato di cui al comma 1

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Art. 54 - (Conferenza locale sociale e sanitaria)

1. La Conferenza locale per la sanità, istituita in ciascuna azienda sanitaria locale ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, in quanto portatrice degli interessi complessivi delle comunità locali in campo sociale, socio-sanitario e sanitario, assume la denominazione di Conferenza locale sociale e sanitaria.

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Art. 55 - (Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria regionale)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è composta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, dagli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e sanitarie, dai presidenti delle Conferenze locali sociali e sanitarie, dai direttori generali delle aziende sanitarie locali, dal sindaco di Roma Capitale.

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CAPO VIII - STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO
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Art. 56 - (Carta sociale del cittadino)

1. Roma Capitale e gli organismi di cui all’articolo 44, al fine di favorire l’incontro tra diritti e doveri sociali e rendere effettivo l’accesso alle prestazioni del sistema integrato, adottano, dopo l’approvazione del piano sociale di zona, la Carta sociale del cittadino con il coinvolgimento dei soggetti del terzo setto

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Art. 57 - (Carta dei servizi sociali)

1. I soggetti gestori adottano la carta dei servizi in coerenza con la carta dei diritti di cui all’articolo 56 al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione dei servizi.

2. La carta dei servizi sociali contiene in particolare i seguenti elementi:

a)

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Art. 58 - (Affidamento dei servizi)

1. Per l’affidamento dei servizi del sistema integrato ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5 della l. 328/2000 si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. L’affidamento dei servizi del sistema integrato avviene comunque:

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Art. 59 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle strutture e sui servizi del sistema integrato, autorizzati ai sensi della

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Art. 60 - (Formazione e aggiornamento delle figure professionali sociali)

1. La formazione, l’aggiornamento e la supervisione degli operatori costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell’efficacia del sistema integrato, per l’integrazione professionale e per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale.

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Art. 61 - (Valutazione della qualità degli interventi e dei servizi)

1. La Regione, ai fini della valutazione della qualità degli interventi e servizi del sistema integrato:

a) attiva, in collaborazione con gli enti locali e con l’Università e gli Istituti di ricerca scientifica e tecnologica, processi di partecipazione dei cittadini, anche favorendo l’attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sociali e sind

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Art. 62 - (Ufficio di tutela e garanzia dei diritti degli utenti del sistema integrato)

1. La Regione, in armonia con l’articolo 8, comma 4, della l. 328/2000, istituisce presso l’assessorato regionale competente in

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Art. 63 - (Osservatorio regionale delle politiche sociali)

1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, di seguito denominato Osservatorio, che coordina e realizza le azioni di monitoraggio del sistema dell’offerta e della domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli enti locali, dello stato di attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona, della qualità dei servizi erogati, nonché dei risultati delle politiche sociali adottate a livello regionale e locale.

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CAPO IX - RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
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Art. 64 - (Finanziamento del sistema integrato)

1. Il sistema integrato è finanziato dai comuni, con il concorso delle risorse regionali, sia in conto gestione sia in conto capitale, finalizzate alle politiche sociali, nonché dal fondo sanitario regionale per quanto riguarda le attività integrate socio-sanitarie.

2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantisco

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Art. 65 - (Compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. Il concorso degli utenti ai costi delle prestazioni sociali e socio-sanitarie è stabilito con lo strumento della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all’

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CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 66 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

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Art. 67 - (Potere sostitutivo)

1. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 49 dello Statuto, a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di

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Art. 68 - (Disposizione finale. Criterio di attuazione e di interpretazione)

1. Il benessere e lo sviluppo della persona, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si aggrega, in particolare la fami

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Art. 69 - (Modifiche alla l.r. 41/2003 e successive modifiche)

1. Alla l.r. 41/2003 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1:

1) la lettera b) del comma 2 dopo la parola: “disabili” sono aggiunte le seguenti: “comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative invalidanti”;

b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Integrazione sociosanitaria) - 1. Nelle strutture di cui all’articolo 1 è consentita l’accoglienza anche di persone non autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata.

2. Le prestazioni sanitarie in favore dei soggetti di cui al comma 1 sono fornite dall’azienda sanitaria locale competente nelle forme previste per l’assistenza domiciliare integrata, sulla base di protocolli d’intesa con il comune in cui ha sede la struttura.”;

c) la lettera b), del comma 1, dell’articolo 2, è abrogata;

d) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole: “I comuni” sono inserite le seguenti: “, singoli o associati,”;

e) il secondo periodo dell’articolo 4, comma 3, è soppresso;

f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4-bis (Cessione dell’autorizzazione) - 1. L’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento della struttura che presta servizi socio-assistenziali può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato e verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura entro il termine di cui all’articolo 4, comma 3.

2. In caso di decesso della persona fisica titolare dell’autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, cedere a soggetti terzi l’autorizzazione all’esercizio ovvero provvedere alla voltura dell’autorizzazione in proprio favore.

3. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all’esercizio;

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Art. 70 - (Modifica alla l.r. 18/1994 e successive modifiche)

1. Nella l.r. 18/1994 e successive modifiche o

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Art. 71 - (Disposizione transitoria)

1. In fase di prima attuazione e fino all’adozione del piano sociale regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la c

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Art. 72 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate:

a)-e) omissis

f) i commi 1, 2, 3 dell'articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 "legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, articolo 11");

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Art. 73 - (Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l’anno 2016, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, nonché negli altri programmi concernenti il finanziamento del sistema integrato della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, con esclusione delle risorse di cui al programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” della medesima missione 12. Al finanziamento del sistema integrato concorrono, altresì, le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, previste dalla legislazione vigente, iscritte nell’ambito della missione 12, nonché le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

2. Agli on

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