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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/03/1989, n. 122
L. 24/03/1989, n. 122
L. 24/03/1989, n. 122
L. 24/03/1989, n. 122
L. 24/03/1989, n. 122
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380
- L. 07/12/1999, n. 472
- L. 27/02/1998, n. 30
- L. 15/05/1997, n. 127
- D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285
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TITOLO I |
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Art. 1.1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento |
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Art. 2.1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parche |
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Art. 3.1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l’altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane. 2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato d |
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Art. 4.1. L’ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l’anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 8 dell’articolo 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo. 2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla ba |
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Art. 5.1. Per l’attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio dire |
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TITOLO II |
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Art. 6.1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 2 indicando, tra l’altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L’inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche s |
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Art. 7.1. Esaurita la procedura di cui all’articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall’approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale |
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Art. 8.1. Per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascun |
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TITOLO III |
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Art. 9.1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici".N1 Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. "I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel |
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Art. 10.1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo. 2. La localizzazione e il dimensionamento di tali |
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Art. 11.1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’articolo 9, p |
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TITOLO V |
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Art. 26.1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l’a |
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Art. 27.1. Per l’esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urb |
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Art. 28.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i prob |
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Art. 29.1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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20/11/2024
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