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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 07/12/1999, n. 472
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[Premessa] |
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Art. 1. - (Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457)(Omissis) |
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Art. 2. - (Incarichi di studi di fattibilità e progettazione)1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionist |
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Art. 3. - (Disposizioni varie)1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67 N1, è prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati. 2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 N2. 3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modific |
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Art. 4. - (Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa)1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 N10, e |
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Art. 5. - (Disposizione relativa a talune tipologie di esercizi commerciali)1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l' |
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Art. 6. - (Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia)1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione attribuisce, a decorrere d |
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Art. 8. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)1. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive mod |
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Art. 9. - (Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto)(Omissis) |
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Art. 10. - (Modifiche al codice della navigazione)(Omissis) |
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Art. 11. - (Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)(Omissis) |
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Art. 12. - (Norme sul trasporto pubblico locale)1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla dat |
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Art. 13. - (Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa)1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 N18, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000. 2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della real |
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Art. 14. - (Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navig |
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Art. 15. - (Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo)1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, è accordata al comune di Genova, e p |
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Art. 16. - (Modifica dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)(Omissis) |
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Art. 17. - (Disposizione per la provincia di Reggio Emilia)1. Sono attribuite alla provincia di Reggio Emilia, in conformità ai princìpi di cui al |
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Art. 18. - (Proventi contravvenzionali)(Omissis) |
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Art. 19. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)(Omissis) |
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Art. 20. - (Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)(Omissis) |
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Art. 21. - (Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa)1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concessa, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 |
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Art. 22. - (Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, con |
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Art. 23. - (Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche)(Omissis) |
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Art. 24. - (Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati)1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamen |
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Art. 25. - (Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)(Omissis) |
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Art. 26. - (Obbligo del conseguimento della qualifica di "autorizzato" per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta)(Omissis) |
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Art. 27. - (Violazioni della disciplina della navigazione interna)(Omissis) |
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Art. 28. - (Modifiche agli articoli 10, 167 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile"; b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'en |
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Art. 29. - (Modifiche agli articoli 20 e 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 30. - (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 31. - (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)(Omissis) |
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Art. 32. - (Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)(Omissis) |
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Art. 33. - (Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)(Omissis) |
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Art. 34. - (Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)(Omissis) |
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Art. 35. - (Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264)(Omissis) |
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Art. 36. - (Impianti aeroportuali)1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della nav |
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Art. 38. - (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454)(Omissis) |
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Art. 39. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509)(Omissis) |
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Art. 40. - (Convenzioni per la gestione di servizi antincendi)1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 19 |
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Art. 42. - (Modifica all'articolo 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354)(Omissis) |
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