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Sent. C. Stato 27/11/2010, n. 8260

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Parcheggio interrato - Irrilevante ai fini altezza fabbricato
1. Ai sensi dell’art. 9, L. 24 marzo 1989 n. 122, la realizzazione di parcheggi ed autorimesse è soggetto alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni solo se effettuate al di sopra del piano di campagna naturale, la realizzazione di un parcheggio interamente interrato non comporta la creazione di nuova volumetria esterna ed è quindi, irrilevante ai fini del computo dell’altezza massima consentita per il fabbricato.

1. Sulla prima parte della massima, conf. C. Stato IV 11 novembre 2006 n. 5065 [R=WCS11N065065] e IV 29 marzo 2004 n. 1662.[R=WCS29M041662]
(L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9)R

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