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Sent. C. Stato 18/10/2010, n. 7549

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - In aree esterne (non immediatamente contigue) ai fabbricati - Realizzazione - Ammissibilità
1. Ai sensi dell’art. 9, c.1, L. 24 marzo 1989 n. 122 (cd. legge Tognoli) - secondo cui possono costruirsi parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di un fabbricato anche in deroga a piani regolatori ed a regolamenti edilizi - i parcheggi da eseguire nel sottosuolo di aree esterne ai fabbricati (a differenza di quelli a piano terra o nel sottosuolo dei fabbricati) possono essere realizzati anche da terzi (e non necessariamente dal proprietario del fabbricato). I parcheggi anzidetti possono essere anche costruiti su aree esterne non immediatamente contigue al fabbricato stesso.

1a. (ATED-PARK) - Ved. C.Stato V 14 settembre 2010 n. 6671 [R=WCS14S106671]
(L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9, c.1)R

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