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Sent. C. Stato 27/09/1999, n. 1185

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Parcheggio - Normativa ex art. 9 L. 1989 n. 122 - Non si applica a edifici nuovi.
1. I parcheggi destinati a pertinenze delle singole abitazioni di un edificio, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122, possono essere realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali di piano terra, anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e piani urbanistici, ma esclusivamente nei fabbricati preesistenti; tale normativa non può pertanto applicarsi nelle concessioni edilizie relative alla costruzione di nuovi edifici.


(L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9)R

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