Sent. C. Stato 10/03/2011, n. 1565 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 10/03/2011, n. 1565

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - A pertinenza delle unità immobiliari di fabbricato esistente - Ex L. 89/122 - 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Spazi ulteriori - Sono liberi
1. L’art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122, nel consentire la costruzione di parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, concerne i soli fabbricati già esistenti e non anche le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali invece provvede l’art. 2, comma 2, della legge stessa che, nel sostituire l’art. 41 sexies della legge fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150, stabilisce l’obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 m2 per ogni 10 m3 di costruzione. 2. In tema di spazi destinati a parcheggi privati, in complessi condominiali di nuova costruzione, il susseguirsi d’interventi legislativi incidenti sulla limitazione dell’autonomia privata in ordine alle dimensioni minime di tali spazi e al regime di circolazione, ha determinato l’esistenza di tre diverse tipologie di parcheggio, assoggettate a regimi giuridici differenziati tra di loro: a) i parcheggi soggetti ad un vincolo pubblicistico di destinazione, produttivo di un diritto reale d’uso in favore dei condomini e di un vincolo pertinenziale ex lege, che non ne esclude l’alienabilità separatamente dall’unità immobiliare, disciplinati dall’art. 18 della L. 1967/765 (art. 41 sexies della L. 1942/1150); b) i parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d’inscindibilità con l’unità immobiliare, introdotti dall’art. 2 della L. 1989/122, assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente non trasferibili autonomamente; c) i parcheggi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla disciplina normativa pubblicistica, ad utilizzazione e a circolazione libera, ed i parcheggi disciplinati dall’art. 12, c.9, della L. 2005/246 di definitiva liberalizzazione del regime di circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio, ma con esclusivo riferimento al futuro, ovvero alle costruzioni non ancora realizzate e a quelle per le quali non sia ancora intervenuta la stipulazione delle vendite delle singole unità immobiliari, al momento della sua entrata in vigore. 3. Una volta che siano stati riservati per parcheggi spazi nella misura di legge, ogni spazio ulteriore (inteso come spazio libero da costruzioni, ovvero come box, o come autorimessa comune, ecc.) è completamente svincolato dalla richiamata disciplina vincolistica (in quanto ad esso non applicabile) e, quindi, può essere liberamente venduto, locato o formare oggetto di altri negozi giuridici, non costituendo pertinenza ai sensi della suddetta normativa speciale, ma pertinenza alla stregua, però, dell’art. 817 C.c. Potendo tali spazi ulteriori ed eccedentari essere liberamente venduti, locati o costituire oggetto di altri negozi giuridici, non sussiste titolo legale alcuno che giustifichi e spieghi perché dovrebbero essere esentati, essendo a libera circolazione e, quindi, produttori di pieno profitto commerciale.

1. Conf. C. Stato V 24 ottobre 2000 n. 5676 R ; V 27 settembre 1999 n. 1185 R. 2. Conf. Cass. 1 agosto 2008 n. 21003. R 3. Conf. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1221 R
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies; R L. 24 marzo 1989 n. 122, artt. 2, c.2 e 9) R (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies; L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 2; L 25 novembre 2005 n. 246, art. 12, c.9) (Cod. civ. art. 817)

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