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Sent. C. Stato 29/03/2006, n. 1608

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Realizzazione ex art. 9, c.1, L. 89/122 - Criterio.
1. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, L. 24 marzo 1989 n. 122, i proprietari degli immobili di un fabbricato possono realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari nei locali del piano terra o nel sottosuolo dello stesso fabbricato o nell'area comune esterna.

1. Ved. C. Stato V 29 marzo 2004 n. 1662.[R=WCS29M041662] 1a. - Ved. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1221 R
(L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9, c.1)R

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