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18/04/2019

Realizzazione di parcheggi per edifici già esistenti e necessità del permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha ricordato che i parcheggi a servizio di edifici già esistenti possono essere realizzati nel sottosuolo, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, mentre l'applicabilità della speciale disciplina è esclusa in caso di parcheggi costruiti con interramenti ottenuti per effetto del riporto di terra.

FATTISPECIE
La Corte d'Appello di Messina aveva riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione distaccata di Lipari, affermando la responsabilità penale dei proprietari committenti, del direttore dei lavori e dell’esecutore materiale delle opere, per i reati di cui alla lett. c), dell'art. 44, comma 1, D.P.R. 380/2001 e dell'art. 181, del D. Leg.vo 42/2004, per aver realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un parcheggio, un locale tecnico ed opere secondarie in assenza di valido titolo abilitativo ed in difformità dall'autorizzazione.

Nel giudizio di primo grado era stata invece pronunciata sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, stante l'accertato rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria, quanto al reato urbanistico, mentre per quello paesaggistico era stata ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis del Codice penale.

Il manufatto, secondo progetto, avrebbe dovuto essere completamente interrato, con esclusione di una parte del fronte antistante la via pubblica per consentire l'accesso ai locali, prevedendo, altresì, l'interramento del fabbricato mediante disposizione di uno strato di terreno vegetale sulla copertura.
Secondo quanto accertato invece:
- il progetto non rappresentava fedelmente lo stato dei luoghi;
- l’intervento non era assentibile, in quanto la nuova costruzione alterava lo stato dei luoghi preesistenti, realizzandosi un fabbricato interrato attraverso l'innalzamento del livello naturale del terreno mediante opere di contenimento appositamente predisposte - innalzamento variabile da m. 1,25 m. 1,80;
- il manufatto era in contrasto con le previsioni di PRG adottate all'epoca della richiesta di autorizzazione;
-il fabbricato non era stato eseguito conformemente al progetto, in quanto la copertura non era stata ricolmata di terreno vegetale come previsto e, quindi, non risultava completamente interrato;
- il garage era stato progettato in un'area che, al momento della richiesta di autorizzazione, non era area di pertinenza del fabbricato principale, trattandosi di suolo appartenente ad un proprietario diverso che ne deteneva l'usufrutto.

PRINCIPI ENUNCIATI
1. In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 13/03/2019, n. 10927 ha affermato che con riferimento ai parcheggi realizzati a servizio di edifici già esistenti, lo speciale regime di favore introdotto dall'art. 9, comma 1, della Legge 122/89 è applicabile solo nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti richiesti, in difetto dei quali le opere realizzate resteranno soggette al regime generale che richiede il permesso di costruire.
Pertanto, i parcheggi a servizio di edifici già esistenti possono essere realizzati nel sottosuolo, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; mentre l'applicabilità della speciale disciplina è esclusa in caso di parcheggi costruiti con interramenti ottenuti per effetto del riporto di terra.

2. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso la non particolare tenuità del fatto, vista la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, ed ha ricordato che, in tema di reati paesaggistici, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis del Codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), assumono rilievo vari elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento.

 

Dalla redazione