Sent. CGAR. Sicilia 27/10/2006, n. 588 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 27/10/2006, n. 588

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Parcheggio - Disciplina ex art. 9, c. 1 L. 89/122 - Parcheggio fuori del perimetro dell’originario fabbricato - Completamente interrato - Necessità.
1. L’art. 9, 1° c. della L. 24 marzo 1989 n. 122 (testo con successive modifiche ex art. 17 L. 15 maggio 1997 n. 127 e da ultimo ex art. 37 L. 7 dicembre 1999 n. 472) distingue a seconda che i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari siano realizzati all’interno del perimetro del fabbricato esistente ovvero (dopo la modifica di cui all’art. 17 della legge n. 127/1997) in aree pertinenziali esterne. Nella prima fattispecie è ammessa la realizzazione nel sottosuolo degli immobili ovvero nei locali siti al piano terreno; nella seconda fattispecie il parcheggio può essere realizzato unicamente «nel sottosuolo». Ne consegue che il manufatto, da realizzarsi al di fuori del perimetro dell’originario fabbricato, deve essere completamente interrato non rilevando, per dato letterale e logico inequivocabile, il fatto che la struttura risulti interrata parzialmente su due lati.

1. Ved. Cass. pen. III 18 febbraio 2002 n. 6518 [R=WP18F0266518] e anche Csi 26 giugno 2000 n. 299.R L’art. 9 L. 89/122 stabilisce che «I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali (omissis)».
(L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9, c. 1; R L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17; R L. 7 dicembre 1999 n. 472, art. 37)R

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