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Sent. C. Cass. 19/10/2000, n. 13827

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Vendita di immobile che non lo comprende - Nullità della clausola che l'esclude - Validità dell'atto di vendita - Diritto acquirente al trasferimento parcheggio - Sussistenza - Contro ulteriore pagamento.
1. La violazione o l'elusione, in un contratto di vendita immobiliare, del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio degli spazi da utilizzare per tale scopo, di cui all'art. 41 L. 1942/1150 e art. 9 L. 1989/122 rende nulle le clausole che hanno tale effetto, ma non anche l'intero negozio, sicché il trasferimento del bene resta valido ed efficace, ma all'acquirente compete il diritto di ottenere il trasferimento anche della relativa pertinenza, verso il pagamento di un ulteriore specifico compenso.

1a. Sull'attività edilizia relativa ai parcheggi ved. Cass. 5 aprile 2000 n. 4197R (Obbligatorietà nelle nuove costruzioni della riserva di aree per parcheggi); Cass. 4 marzo 2000 n. 2473R (Vincolo pertinenziale fra abitazione e spazio di parcheggio); ed anche nota 1a. a Cass. 28 gennaio 2000 n. 982R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexiesR; L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9)R

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