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Sent. C. Stato 03/07/1995, n. 1007

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Art. 9 L. 1989 n. 122 - Realizzazione in cortile di pertinenza - Possibilità - Rispetto delle norme sulle distanze - Non occorre.
1. L'art. 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, che consente la realizzazione di parcheggi anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, ha inteso consentire il parcheggio non solo se collocato nel corpo del fabbricato ma anche in un cortile di sua pertinenza e senza necessità di osservanza delle norme di piano sulle distanze dai confini.

1. Ved. C. Stato V 14 marzo 1972 e 8 marzo 1974 n. 220[R=WCS8M74220]la possibilità di situare i parcheggi anche in aree esterne, adiacenti all'edificio di pertinenza). 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 3 luglio 1995 n. 991.R
L. 24 marzo 1989 n. 122 art. 9 R

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