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28/06/2018

Parcheggi privati nei nuovi edifici ed esonero dal contributo di costruzione

Il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria di essi.

La Sent. C. Stato 15/06/2018, n. 3702, ha ricordato che:

- l'art. 41-sexies della L. 17/08/1942, n. 1150 prevede che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione;

- l'art. 11 della L. 24/03/1989, n. 122 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione;

- ai sensi della lettera c), del comma 3, dell'art. 17, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380, Il contributo di costruzione non è dovuto, tra l'altro, "per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".

Pertanto, ai sensi del coordinato disposto delle suddette norme, i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.

Ne consegue che la pretesa del comune al pagamento di detto contributo può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.

Dalla redazione