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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 11/10/2024, n. 145 (L. 09/12/2024, n. 187)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D. Leg.vo 27/06/2022, n. 104
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Leg.vo 13/12/2017, n. 232
- D.L. 17/03/2017, n. 25 (L. 20/04/2017, n. 49)
- L. 28/07/2016, n. 154
- D. Leg.vo 17/07/2016, n. 136
- L. 07/07/2016, n. 122
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 150
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- D.L. 06/03/2014, n. 16 (L. 02/05/2014, n. 68)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D. Leg.vo 02/03/2012, n. 24
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- L. 24/02/2012, n. 14
- L. 12/11/2011, n. 183
- D. Leg.vo 14/09/2011, n. 167
- L. 15/07/2011, n. 111
- L. 12/07/2011, n. 106 (“decreto sviluppo”)
- D.P.C.M. 25/03/2011
- L. 26/02/2011, n. 10
- L. 04/11/2010, n. 183
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 24/11/2009, n. 167
- L. 09/04/2009, n. 33
- Sentenza C. Cost. 1/12/2008, n. 399
- L. 06/08/2008, n. 133
- L. 24/12/2007, n. 247
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 04/08/2006, n. 248
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 02/12/2005, n. 248
- L. 14/05/2005, n. 80
- Sentenza C. Cost. 13/01/2005, n. 50
- D. Leg.vo 06/10/2004, n. 251
- Comunicati in G.U. 28/10/2003, n. 251
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e d |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; N51 «a-bis) «missione»: il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso; N52 a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; |
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Titolo II - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO |
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Art. 3. - Finalità1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme |
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Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti |
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Art. 4. - Agenzie per il lavoro1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da |
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Art. 5. - Requisiti giuridici e finanziari1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono: a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone; b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; a |
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Art. 6. - Regimi particolari di autorizzazione1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione |
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Art. 7. - Accreditamenti1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzio |
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Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati |
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Art. 8. - Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro1. N49 |
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Art. 9. - Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non a |
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Art. 10. - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro |
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Art. 11. - Divieto di oneri in capo ai lavoratori1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compens |
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Art. 12. - Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento N77 della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. “Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.” N27 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; |
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Art. 13. - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: a) operare N60 solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventua |
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Art. 14. - Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa |
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Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico |
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Art. 15. - Principi e criteri generali1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 |
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Art. 16. - Standard tecnici e flussi informativi di scambio1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
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Art. 17. - Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1- |
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Capo IV - Regime sanzionatorio |
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Art. 18. - Sanzioni1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1800N145 a euro 9000N145. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al present |
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Art. 19. - Sanzioni amministrative1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-bis, commi 2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo |
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TITOLO III - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO |
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Capo I - Somministrazione di lavoro N15 |
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Art. 20. - Condizioni di liceità |
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Art. 21. - Forma del contratto di somministrazione |
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Art. 22. - Disciplina dei rapporti di lavoro |
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Art. 23. - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà |
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Art. 24. - Diritti sindacali e garanzie collettive |
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Art. 25. - Norme previdenziali |
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Art. 26. - Responsabilità civile |
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Art. 27. - Somministrazione irregolare |
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Art. 28. - Somministrazione fraudolenta |
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Capo II - Appalto e distacco |
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Art. 29. - Appalto1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normat |
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Art. 30. - Distacco1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansio |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA |
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Art. 31. - Gruppi di impresa1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. 2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 ge |
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Art. 32. - Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente: � |
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Titolo V - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE |
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Capo I - Lavoro intermittente |
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Art. 33. - Definizione e tipologie |
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Art. 34. - Casi di ricorso al lavoro intermittente |
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Art. 35. - Forma e comunicazioni |
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Art. 36. - Indennità di disponibilità |
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Art. 37. - Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno |
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Art. 38. - Principio di non discriminazione |
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Art. 39. - Computo del lavoratore intermittente |
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Art. 40. - Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva |
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Capo II - Lavoro ripartito |
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Art. 41. - Definizione e vincolo di solidarietà |
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Art. 42. - Forma e comunicazioni |
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Art. 43. - Disciplina applicabile |
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Art. 44. - Principio di non discriminazione |
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Art. 45. - Disposizioni previdenziali |
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Capo III - Lavoro a tempo parziale |
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Art. 46. - Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»; b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»; c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»; d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai |
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Titolo VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO |
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Capo I - Apprendistato |
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Art. 47. - Definizione, tipologie e limiti quantitativi |
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Art. 48. - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione |
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Art. 49. - Apprendistato professionalizzante |
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Art. 50. - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione |
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Art. 51. - Crediti formativi |
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Art. 52. - Repertorio delle professioni |
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Art. 53. - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali |
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Capo II - Contratto di inserimento |
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Art. 54. - Definizione e campo di applicazione1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) la |
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Art. 55. - Progetto individuale di inserimento1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. 2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative |
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Art. 56. - Forma |
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Art. 57. - Durata |
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Art. 58. - Disciplina del rapporto di lavoro1. Salvo di |
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Art. 59. - Incentivi economici e normativi1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spet |
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Art. 59-bis - Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinat |
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Art. 60. - Tirocini estivi di orientamento1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adoles |
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TITOLO VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI |
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Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale |
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Art. 61. - Definizione e campo di applicazione |
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Art. 62. - Forma |
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Art. 63. - Corrispettivo |
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Art. 64. - Obbligo di riservatezza |
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Art. 65. - Invenzioni del collaboratore a progetto |
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Art. 66. - Altri diritti del collaboratore a progetto |
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Art. 67. - Estinzione del contratto e preavviso |
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Art. 68. - Rinunzie e transazioni |
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Art. 69. - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto |
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Art. 69-bis - Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo |
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Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti |
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Art. 70. - Definizione e campo di applicazione |
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Art. 71. - Prestatori di lavoro accessorio |
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Art. 72 - Disciplina del lavoro accessorio |
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Art. 73. - Coordinamento informativo a fini previdenziali |
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Art. 74. - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestaz |
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Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE |
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Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro |
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Art. 75 - Finalità |
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Art. 76. - Organi di certificazione1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; |
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Art. 77. - Competenza1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui a |
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Art. 78. - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provincia |
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Art. 79. - Efficacia giuridica della certificazione1. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato ac |
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Art. 80. - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale cert |
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Art. 81. - Attività di consulenza e assistenza alle parti1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contratt |
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Capo II - Altre ipotesi di certificazione
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Art. 83. - Deposito del regolamento interno delle cooperative1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguarda |
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Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 86. - Norme transitorie e finali1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. "Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia" N1 delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. N59 2. N75 3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto. |
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