Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 15/01/2004, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 15/01/2004, n. 3

Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco.
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59018 498731
TESTO DEL DOCUMENTO


L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; R la precedente previsione di cui all'art. 8 della legge n. 236/1993 R era strettamente connessa alla fattispecie «di evitare le riduzioni di personale».

I requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 sono:

a) la temporaneità del distacco;

b) l'interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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