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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/12/2007, n. 247
L. 24/12/2007, n. 247
L. 24/12/2007, n. 247
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 01/12/2022
- D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 01/06/2020
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- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 28/06/2012, n. 92
- D. Min. Lav. Pol. Soc. 15/05/2012
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 06/08/2008, n. 133
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Art. 1.1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge. 2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 è così modificato: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»; 2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente: «2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»; 3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»; c) al comma 8, le parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»; d) dopo il comma 18 è inserito il seguente: «18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»; e) il comma 19 è così modificato: 1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»; 2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis». 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243; b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativ |
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Allegato 1Tabella A
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Allegato 2 |
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