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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Solidarietà retributiva e contributiva nei subappalti da estendere alle subforniture
L'art. 29 del D. Leg.vo 276/2003, comma 2, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Secondo la Corte Costituzionale (Sentenza 06/12/2017, n. 254) una interpretazione corretta e costituzionalmente orientata della norma in questione non giustifica una esclusione (che si porrebbe altrimenti in contrasto con il precetto dell’art. 3 della Costituzione) della garanzia da essa predisposta nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può che estendersi a tutti i livelli del decentramento.
In ragione di ciò, secondo la Corte Costituzionale, l’art. 29 del D. Leg.vo 276/2003 va interpretato nel senso che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore dell’appaltatore (e non solo con il subappaltatore) relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi, a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. Ancor più, secondo la Corte Costituzionale, appare rilevante constatare, alla luce del precetto dell’art. 3 della Costituzione, che nell’ambito del contratto di subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza” del dato-re di lavoro/subfornitore.
Secondo l'Ispettorato nazionale del lavoro (Circolare 29/03/2018, n. 6), l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D. Leg.vo 276/2003 e del distacco di cui al D. Leg.vo 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29 del D. Leg.vo 276/2003, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4 del D. Leg.vo 136/2016, comma 4).
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