Circ. Min. Lavoro, Salute e Pol. Soc. 15/12/2008, n. 34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Lavoro, Salute e Pol. Soc. 15/12/2008, n. 34

Procedura DURC - Chiarimenti.
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61662 500304
TESTO DEL DOCUMENTO



Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il decreto legislativo n. 276/2003, R l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che i «benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed «il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Ai fini della individuazione di tali benefici questo Ministero ha già emanato le relative istruzioni, fornendo peraltro un elenco indicativo dei benefici di carattere contributivo subordinati al rispetto delle citate condizioni.

Si avverte ora l’esigenza, d’intesa con INPS e INAIL, di fornire ulteriori chiarimenti, legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei predetti benefici ed agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro, sia alla applicazione del disposto di cui all’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento «gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni».


Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi l’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 richiede anzitutto il rispetto «degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Sotto un profilo sostanziale, come già chiarito in passato (cfr. in particolare circolare n. 4/2004 e risposta ad interpello del 21 dicembre 2006, prot. n. 25/I/0007573), la previsione normativa si intende rispettata con l’applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti collettivi e non necessariamente anche della c.d. parte obbligatoria.

Sotto il profilo procedimentale si ritiene che tale circostanza no

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