Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81, così recitava:

“Art. 39. (Computo del lavoratore intermittente) — 1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.”

Dalla redazione