In merito alla possibilità per una impresa appaltatrice - incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti o confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011 - di assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli 33 e seguenti del D. Leg.vo 276/2003, il Ministero, richiamato il riferimento espresso all’assunzione con “altre tipologie contrattuali” di cui all’art. 2, lettera c), del menzionato D.P.R. 177/2011, ammette tale possibilità “fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito”.
Tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 del D. Leg.vo 276/2003, ovvero laddove si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della Tabella allegata al R.D. 2657/1923.