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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 03/08/2015
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Premessa
Il Ministro dell’interno
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa con-dizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; |
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Art. 1. - Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislat |
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Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47 |
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Art. 2-bis - Modalità applicative alternative |
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Art. 3. - Impiego dei prodotti per uso antincendio1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto; |
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Art. 4. - Monitoraggio1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, |
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Art. 5. - Disposizioni finali1. Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1, restano valide: a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto; b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti: a) decreto del 30 novembre 1983 recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni”; b) decreto del 31 marzo 2003 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”; c) decreto del 3 novembre 2004 recante “disposizioni relative all’instal |
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ALLEGATO 1 - NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
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SEZIONE G - GENERALITÀ
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CAPITOLO G.1 - TERMINI, DEFINIZIONI E SIMBOLI GRAFICI |
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CAPITOLO G.2 - PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO |
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CAPITOLO G.3 - DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ |
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SEZIONE S - STRATEGIA ANTINCENDIO
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CAPITOLO S.1 - REAZIONE AL FUOCO |
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CAPITOLO S.2 - RESISTENZA AL FUOCO |
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CAPITOLO S.3 - COMPARTIMENTAZIONE |
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CAPITOLO S.4 - ESODO |
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CAPITOLO S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO |
|
CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL’INCENDIO |
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CAPITOLO S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME |
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CAPITOLO S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE |
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CAPITOLO S.9 - OPERATIVITÀ ANTINCENDIO |
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CAPITOLO S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO |
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SEZIONE V - REGOLE TECNICHE VERTICALI
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CAPITOLO V.1 - AREE A RISCHIO SPECIFICO |
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CAPITOLO V.2 - AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE |
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CAPITOLO V.3 - VANI DEGLI ASCENSORI |
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CAPITOLO V.4 - UFFICI |
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CAPITOLO V.5 - ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO - ALBERGHIERE |
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CAPITOLO V.6 - AUTORIMESSE |
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CAPITOLO V.7 - ATTIVITÀ SCOLASTICHE |
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CAPITOLO V.8 - ATTIVITÀ COMMERCIALI |
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CAPITOLO V.9 - ASILI NIDO |
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CAPITOLO V.10 - MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI |
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CAPITOLO V.11 - STRUTTURE SANITARIE |
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CAPITOLO V.12 - ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI TUTELATI |
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CAPITOLO V.13 - CHIUSURE D’AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI |
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CAPITOLO V.14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE |
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CAPITOLO V.15 - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO |
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SEZIONE M - METODI
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CAPITOLO M.1 - METODOLOGIA PER L’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO |
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CAPITOLO M.2 - SCENARI DI INCENDIO PER LA PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE |
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CAPITOLO M.3 - SALVAGUARDIA DELLA VITA CON LA PROGETTAZIONE PRESTAZIONALEParte di provvedimento in formato grafico |
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