Con il presente provvedimento - in vigore dal 23/07/2016 - vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio (contenute nell’Allegato 1) indicate al numero 71 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 (ossia le aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti). Dette norme tecniche possono essere applicate alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. 22/02/2006. Le norme tecniche integrano le “Regole tecniche verticali” di cui all’Allegato 1, sezione V, del D.M. 03/08/2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”).
Nel dettaglio, la regola tecnica verticale riporta indicazioni su:
- la classificazione degli uffici (in relazione al numero massimo delle persone presenti, alla massima quota di piani, alle aree di attività - tra le quali sono considerate “a rischio specifico” le aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2);
- i profili di rischio;
- la strategia antincendio;
- la reazione al fuoco;
- la resistenza al fuoco;
- la compartimentazione;
- la gestione sicurezza antincendio;
- il controllo dell’incendio;
- i vani degli ascensori.